Art. 7. 
                        Associazioni federate 
 
    7.1. SC puo' stipulare patti  federativi  con  soggetti  politici
regionali,  in  particolare  quando   questi   operano   in   realta'
autonomiste. Tali soggetti,  dotati  di  autonomia  politica  locale,
organizzativa e finanziaria, condividono gli obiettivi e il programma
politico  nazionale  di  SC.  Possono   altresi'   federarsi   a   SC
associazioni di natura culturale e sociale. 
    7.2. Gli  accordi  alla  base  dei  patti  federativi,  anche  di
carattere  elettorale,  sono   approvati   e   sottoscritti,   previa
deliberazione della direzione nazionale, dal presidente di SC  e  dal
rappresentante legale del soggetto politico federato  e  precisano  i
dettagli delle modalita' di sostegno reciproco.