Art. 7. Associazioni federate 7.1. SC puo' stipulare patti federativi con soggetti politici regionali, in particolare quando questi operano in realta' autonomiste. Tali soggetti, dotati di autonomia politica locale, organizzativa e finanziaria, condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale di SC. Possono altresi' federarsi a SC associazioni di natura culturale e sociale. 7.2. Gli accordi alla base dei patti federativi, anche di carattere elettorale, sono approvati e sottoscritti, previa deliberazione della direzione nazionale, dal presidente di SC e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e precisano i dettagli delle modalita' di sostegno reciproco.