Art. 9. Struttura territoriale di base (circoscrizionale, comunale, zonale, tematica) 9.1. Le strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) di SC, se dotate di atto costitutivo e statuto, sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione provinciale che abbiano aderito con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto e ai regolamenti, ove esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati. Atto costitutivo e statuto dovranno contenere regole di disciplina degli organi interni (composizione, elezione, ecc.) conformi ai principi generali del presente statuto. 9.2. Le associazioni territoriali di base devono essere denominate «Associazione Scelta Civica di ..........» (indicando, la circoscrizione, il comune, la zona, la tematica) e sono identificate con la denominazione di «SC .......» (indicando, la circoscrizione, il comune, la zona, la tematica). 9.3. Le strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) qualora non adottino un proprio atto costitutivo e statuto, saranno considerate alla stregua di delegazioni territoriali delle strutture provinciali. 9.4. Ogni associazione territoriale di base, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia (in ogni caso nei limiti sopra indicati) organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale. 9.5. Le associazioni territoriali di base hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio e di trasmetterlo, unitamente all'elenco degli iscritti, alla direzione provinciale. 9.6. Ogni associazione territoriale di base ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalita' previste dal presente statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi provinciali, regionali e nazionali. 9.7. Ogni associazione territoriale di base consegnera' al proprio associato la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'associazione nazionale, sul modello deliberato dalla direzione nazionale. 9.8. Gli organi della struttura territoriale di base sono: l'assemblea degli associati; la segreteria; il segretario. 9.9. L'assemblea degli associati e' l'organo sovrano dell'associazione territoriale di base. E' composta da tutti gli associati dell'associazione, e' retta dal principio del voto singolo e non e' ammessa la delega di voto. 9.10. Partecipano all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. 9.11. L'assemblea in via ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati in prima convocazione e di almeno un terzo degli associati in seconda convocazione. Delibera a maggioranza dei voti. In merito alle proposte di modifica degli statuti delle associazioni territoriali di base, sempre che detti statuti siano stati adottati, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati sia in prima che in seconda convocazione. 9.12. L'assemblea ordinaria delle associazioni territoriali di base e' convocata dal segretario; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne e' fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria provinciale. 9.13. L'assemblea territoriale di base procede alla elezione dei delegati al congresso nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. 9.14. La segreteria e' l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura territoriale di base. E' composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario. La segreteria elegge tra i suoi componenti il segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9.15. La durata in carica dei componenti della segreteria, e del segretario e' stabilita in tre anni dalla nomina. Il segretario e i componenti della segreteria restano in carica fino alla riunione dell'assemblea che ne delibera la sostituzione. L'assemblea degli associati, la segreteria e il segretario operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti di attuazione, ove esistenti.