Art. 9. 
                   Struttura territoriale di base 
           (circoscrizionale, comunale, zonale, tematica) 
 
    9.1.  Le  strutture  territoriali  di   base   (circoscrizionale;
comunale; zonale; tematica) di SC, se dotate di  atto  costitutivo  e
statuto,  sono  le  associazioni,   preventivamente   verificate   ed
autorizzate dalla  direzione  provinciale  che  abbiano  aderito  con
decisione del loro massimo organo  deliberante,  allo  statuto  e  ai
regolamenti, ove esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa
accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli  scopi  e  dei
principi, anche etici, ivi  riportati.  Atto  costitutivo  e  statuto
dovranno  contenere  regole  di  disciplina  degli   organi   interni
(composizione, elezione, ecc.)  conformi  ai  principi  generali  del
presente statuto. 
    9.2.  Le  associazioni  territoriali  di   base   devono   essere
denominate «Associazione Scelta Civica di ..........» (indicando,  la
circoscrizione, il comune, la zona, la tematica) e sono  identificate
con la denominazione di «SC .......» (indicando,  la  circoscrizione,
il comune, la zona, la tematica). 
    9.3.  Le  strutture  territoriali  di   base   (circoscrizionale;
comunale; zonale; tematica) qualora  non  adottino  un  proprio  atto
costitutivo  e  statuto,  saranno   considerate   alla   stregua   di
delegazioni territoriali delle strutture provinciali. 
    9.4. Ogni associazione territoriale di base, facente parte  della
struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la  sua
autonomia (in ogni caso nei  limiti  sopra  indicati)  organizzativa,
gestionale, finanziaria e patrimoniale. 
    9.5. Le associazioni territoriali  di  base  hanno  l'obbligo  di
redigere ogni anno il rendiconto  di  esercizio  e  di  trasmetterlo,
unitamente all'elenco degli iscritti, alla direzione provinciale. 
    9.6. Ogni associazione territoriale di base ha completa autonomia
di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti  politici
e programmatici generali espressi dal congresso nazionale,  regionale
e provinciale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti  del
proprio  territorio,  concorrendo,  con  le  modalita'  previste  dal
presente statuto, al progetto politico di SC e alla formazione  degli
organi provinciali, regionali e nazionali. 
    9.7.  Ogni  associazione  territoriale  di  base  consegnera'  al
proprio associato la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo
le disposizioni dell'associazione nazionale, sul  modello  deliberato
dalla direzione nazionale. 
    9.8. Gli organi della struttura territoriale di base sono: 
    l'assemblea degli associati; 
    la segreteria; 
    il segretario. 
    9.9.   L'assemblea   degli   associati   e'   l'organo    sovrano
dell'associazione territoriale di base.  E'  composta  da  tutti  gli
associati dell'associazione, e' retta dal principio del voto  singolo
e non e' ammessa la delega di voto. 
    9.10. Partecipano all'assemblea tutti gli associati in regola con
il  pagamento  della  quota  associativa  annuale  e  che  non  siano
sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. 
    9.11. L'assemblea in via ordinaria e' regolarmente costituita con
la presenza di almeno la meta' piu'  uno  degli  associati  in  prima
convocazione  e  di  almeno  un  terzo  degli  associati  in  seconda
convocazione.  Delibera  a  maggioranza  dei  voti.  In  merito  alle
proposte di modifica degli statuti delle associazioni territoriali di
base, sempre che detti statuti siano stati adottati, le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza  di
almeno la meta' piu' uno degli associati sia in prima che in  seconda
convocazione. 
    9.12. L'assemblea ordinaria delle  associazioni  territoriali  di
base e' convocata dal segretario; deve essere  convocata  almeno  una
volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio. In  ogni
caso l'assemblea deve essere convocata quando ne e'  fatta  richiesta
motivata  scritta  da  almeno  un  decimo  degli  associati  o  dalla
segreteria provinciale. 
    9.13. L'assemblea territoriale di base procede alla elezione  dei
delegati al congresso nel numero, nelle forme e nei termini  previsti
dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. 
    9.14. La segreteria e' l'organo esecutivo ed amministrativo della
struttura territoriale di base. E' composta da un minimo di tre ad un
massimo di sette componenti eletti dall'assemblea; delibera con  voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto
prevale quello espresso dal segretario. La segreteria  elegge  tra  i
suoi componenti il segretario, a  scrutinio  segreto,  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. 
    9.15. La durata in carica dei componenti della segreteria, e  del
segretario e' stabilita in tre anni dalla nomina. Il segretario  e  i
componenti della segreteria restano  in  carica  fino  alla  riunione
dell'assemblea che ne delibera  la  sostituzione.  L'assemblea  degli
associati, la segreteria  e  il  segretario  operano  secondo  quanto
stabilito  nello  statuto  e  nei  regolamenti  di  attuazione,   ove
esistenti.