Art. 2 1. L'attivita' di pesca del Rossetto (Aphia minuta) e' svolta nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile, quella Cicerello (Gymnammodites cicerelus); nel periodo compreso dal 1° aprile al 31 ottobre. L'attivita' di prelievo e' esercitata per un totale di 4 giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedi' al giovedi', in funzione di una turnazione riferita a non oltre il 50% delle unita' iscritte presso ciascun Compartimento marittimo di iscrizione delle unita' di cui all'elenco allegato al decreto ministeriale 11 luglio 2016. 2. Il rispetto della turnazione e del periodo entro il quale e' svolta l'attivita' di pesca sperimentale e' garantito, nonche' sottoposto al controllo del Capo del Compartimento marittimo di competenza, il quale provvede, altresi', ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015. 4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2015.