Art. 2 
 
  1. L'attivita' di pesca del Rossetto (Aphia minuta) e'  svolta  nel
periodo compreso dal  1°  gennaio  al  30  aprile,  quella  Cicerello
(Gymnammodites cicerelus); nel periodo compreso dal 1° aprile  al  31
ottobre. L'attivita' di prelievo  e'  esercitata  per  un  totale  di
4 giorni la  settimana,  ricompresi  tassativamente  dal  lunedi'  al
giovedi', in funzione di una turnazione riferita a non oltre  il  50%
delle unita'  iscritte  presso  ciascun  Compartimento  marittimo  di
iscrizione  delle  unita'  di  cui  all'elenco  allegato  al  decreto
ministeriale 11 luglio 2016. 
  2. Il rispetto della turnazione e del periodo  entro  il  quale  e'
svolta  l'attivita'  di  pesca  sperimentale  e'  garantito,  nonche'
sottoposto al controllo  del  Capo  del  Compartimento  marittimo  di
competenza, il quale provvede, altresi', ad  accertare  l'adempimento
degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2  a  10,  del  decreto
ministeriale 28 dicembre 2015. 
  4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui
al decreto ministeriale 28 dicembre 2015.