Art. 11. Spese 11.1 I costi per le procedure di autorizzazione ed affidamento, per le verifiche di cui all'art. 6 e per il rilascio dei certificati, comprese le ispezioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera d), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico dell'ABS. 11.2 Alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 provvede l'ABS sulla base delle tariffe e con le modalita' stabilite ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011. 11.3 Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011 restano a carico dell'ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 6 del presente accordo. 11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2 entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.