(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
                                Spese 
 
    11.1 I costi per le procedure di autorizzazione  ed  affidamento,
per le verifiche di cui all'art. 6 e per il rilascio dei certificati,
comprese le ispezioni di cui all'art.  7  comma  1  lettera  d),  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico dell'ABS. 
    11.2 Alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 provvede l'ABS
sulla base delle tariffe e con le modalita' stabilite  ai  sensi  del
decreto ministeriale di cui all'art. 12 comma 1  del  citato  decreto
legislativo n. 104 del 2011. 
    11.3 Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale  di  cui
all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n.  104  del  2011
restano a carico dell'ABS le  spese  di  missione  sostenute  per  le
verifiche di cui all'art. 6 del presente accordo. 
    11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe  di  cui  al
precedente comma 11.1 e comma 11.2 entro sessanta giorni  dalla  data
del decreto interministeriale di cui ai  citati  commi,  comporta  la
revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.