(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Condizioni generali 
 
    2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono: 
      l'autorizzazione dell'ABS all'ispezione e controllo delle  navi
registrate  in  Italia  e  classificate  con  il  ABS,  al  fine   di
verificarne   la   conformita'   ai   requisiti   delle   convenzioni
internazionali come definite all'art. 2,  comma  1,  lettera  d)  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli,
ai successivi emendamenti, ai relativi  codici  obbligatori  ed  alle
pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per  brevita'  definiti
«strumenti  applicabili»),   nonche'   al   rilascio   dei   relativi
certificati di  cui  alla  Tabella  al  punto  3.1  dell'Appendice  1
allegata al presente accordo,  ai  sensi  dell'art.  4,  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
      l'affidamento all'ABS dei  compiti  di  ispezione  e  controllo
delle navi registrate in Italia e classificate con  l'ABS  e/o  delle
Societa' (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine  di
verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti  applicabili,
nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini»  per  l'emissione  -
direttamente da  parte  dell'Amministrazione  per  il  tramite  delle
autorita' marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria  di  porto  di
iscrizione  della  nave  o  avente  giurisdizione  sulla  sede  della
Societa' (2) - dei relativi certificati di cui alla Tabella al  punto
3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art.
5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, (con esclusione del
certificato di sicurezza radioelettrica per navi da  carico  e  degli
accertamenti tecnici per  la  parte  radio  per  quanto  riguarda  il
certificato di sicurezza  passeggeri,  di  competenza  del  Ministero
dello sviluppo economico - Dipartimento  delle  comunicazioni)  ed  a
riferire all'amministrazione. 
    2.2 Le attivita' autorizzate ed affidate comprendono anche piani,
manuali, disegni, etc., in conformita' alle convenzioni e alle  Linee
guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad  eventuali
istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente,  correlati  al
rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e  3.2
dell'Appendice 1 allegata al  presente  Accordo,  ove  gli  strumenti
applicabili     ne     prevedano     l'approvazione     da      parte
dell'amministrazione.  Al  fine  di  poter  svolgere  tali  attivita'
complementari, l'ABS dovra' adempiere agli obblighi  di  informazione
di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente Accordo. 
    2.3 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo
di cui al comma 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare  con
gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per
conto dell'Amministrazione, la  rettifica  laddove  richiesto,  delle
deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, nonche' ad
effettuare le  visite  imposte  in  caso  di  fermo  nave,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche
nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali. 
    2.4 Qualora una nave registrata  in  Italia,  ed  in  classe  con
l'ABS,  sia   fermata   in   un   porto   estero,   l'Amministrazione
intraprendera' un'indagine sulle deficienze  riscontrate  nell'ambito
del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire  la  natura
delle  deficienze  stesse,  anche  con   riferimento   ad   eventuali
responsabilita' dell'ABS, ferme restando le  attivita'  previste  dal
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 
    2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS
sono accettati  come  servizi  resi  e  come  certificati  rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che l'ABS operi in  conformita'  a
quanto  previsto  dagli  strumenti  applicabili  e   dalle   seguenti
Risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata: 
      Appendice 1 dell'allegato alla Risoluzione IMO A.739(18),  come
emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
      A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di  certificazione  e
visite  degli  organismi   riconosciuti   che   operano   per   conto
dell'amministrazione»; 
      A.1104 (29) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e
certificazione (HSSC); 
      codice  IMO  per  gli  organismi  riconosciuti,  di  cui   alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della  parte
2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
    2.6 La concessione  da  parte  dell'amministrazione,  su  istanza
dell'ABS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi  di
certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non
rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2
dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso  per
caso e concordate con l'ABS,  introducendo  modifiche  alle  suddette
tabelle. 
    2.7 L'ABS si impegna a non intraprendere  attivita'  che  possano
dar luogo a conflitti di interesse. 
    2.8 L'ABS ha una rappresentanza con  personalita'  giuridica  nel
territorio dello Stato italiano. 

(1) Per Societa' si intende quanto definito all'art. 2, comma 3)  del
    regolamento (CE) n. 336/2006,  ovvero  l'armatore  della  nave  o
    qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure
    il noleggiatore a scafo nudo, che  ha  assunto  dall'armatore  la
    responsabilita' dell'esercizio della nave  e  che,  nell'assumere
    tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti
    e le responsabilita' imposti dal Codice ISM. 

(2) Come da Protocollo di intesa in data 11 novembre  2014,  allegato
    alla Circolare Serie generale n. 110 in data 13 aprile  2015  del
    Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicata
    sul sito web «Guardia Costiera».