(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
              Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni 
 
    3.1  L'ABS  riconosce  che  l'interpretazione   degli   strumenti
applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione  di
sostituzioni  di  requisiti  richiesti  da  detti   strumenti,   sono
prerogativa del settore competente dell'amministrazione  e  collabora
alla loro definizione, ove necessario. 
    3.2  Nel  caso  in  cui  taluni  dei  requisiti  degli  strumenti
applicabili  non  possano  temporaneamente  venire  soddisfatti   per
particolari  circostanze,  gli   ispettori   dell'ABS,   informandone
tempestivamente   il   settore    competente    dell'Amministrazione,
specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso  un
porto  adeguato,   dove   possano   essere   effettuate   riparazioni
permanenti,  rettifiche  o  sostituzione  di  equipaggiamento,  senza
arrecare rischi alla  sicurezza  ed  alla  salute  dei  passeggeri  o
dell'equipaggio  ovvero  ad  altre  navi  o  senza  rappresentare  un
pericolo per l'ambiente marino. 
    3.3   Il   primo   rilascio   del   certificato   di    esenzione
dall'applicazione  delle  regole  prescritte  per   l'emissione   dei
certificati rilasciati in  autorizzazione  in  relazione  a  ciascuna
unita', e' soggetto all'approvazione da parte del settore  competente
dell'amministrazione. 
    3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso al  settore
competente dell'amministrazione unitamente a copia dei verbali  delle
ispezioni e dei controlli effettuati dall'ABS ai  fini  del  rilascio
del certificato stesso, nonche' ad ogni altra utile documentazione. 
    3.5  Per  le   navi   in   esercizio,   il   settore   competente
dell'amministrazione,  nel  rispetto  dei  termini   previsti   dalla
normativa vigente - tenuto conto  della  situazione  operativa  della
nave e  della  natura  dell'esenzione  -  approva  o,  eventualmente,
rifiuta, motivandolo, il certificato di esenzione. 
    3.6  Per  le  navi   in   costruzione   il   settore   competente
dell'amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta  motivatamente
il certificato di esenzione nel rispetto dei termini  previsti  dalla
normativa vigente dall'acquisizione degli atti di cui  al  comma  3.4
del presente accordo. 
    3.7.  Decorso  inutilmente  il  termine  specificato   al   comma
precedente, il certificato di esenzione e'  approvato,  a  meno  che,
prima della scadenza di cui  al  precedente  comma  3.6,  il  settore
competente  dell'Amministrazione  non  richieda  ulteriori   elementi
istruttori;  in  tal  caso,  si  esprimera'  entro  i  trenta  giorni
successivi  all'acquisizione  degli  ulteriori  elementi   istruttori
richiesti. 
    3.8 Il rinnovo del  certificato  di  esenzione  viene  effettuato
direttamente dall'ABS.