(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Informazioni e contatti 
 
    4.1  L'ABS  riferisce  all'Amministrazione  (3)  le  informazioni
specificate all'Appendice 2 del presente Accordo,  con  la  frequenza
concordata dall'organismo e dall'amministrazione, come indicato nella
citata Appendice 2. 
    4.2 Per le navi registrate in Italia e  classificate  con  l'ABS,
l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come  meglio
specificato nell'Appendice 2.  Alla  stipula  del  presente  accordo,
l'ABS inviera'  all'Amministrazione  l'elenco  ufficiale  delle  navi
registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno  in
forma elettronica in formato MS  Excel  o  compatibile,  distinguendo
quelle con doppia  classe;  tale  elenco  conterra'  le  informazioni
previste nell'Appendice 2 al presente accordo e verra' aggiornato con
frequenza semestrale. 
    4.3 Per le navi non registrate in  Italia,  l'Amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il  relativo  consenso  dello  Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni a  disposizione  del  ABS
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
    4.4   L'ABS   garantisce   all'Amministrazione,   anche   tramite
pubblicazione  su  sito  web  dell'organismo,  l'accesso  diretto   e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla
propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni
e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle
navi. 
    4.5 L'ABS deve pubblicare annualmente  il  Libro  registro  delle
navi o mantenerlo  in  una  banca  dati  elettronica  accessibile  al
pubblico. 
    4.6 L'ABS invia con  frequenza  annuale  all'Amministrazione,  in
forma cartacea e/o  in  formato  elettronico,  tutte  le  norme  e  i
regolamenti  applicabili  alle  navi  o  fornisce  l'accesso  in  via
informatica a dette norme e regolamenti. 
    4.7 L'Amministrazione fornisce all'ABS  tutta  la  documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 
    4.8 L'Amministrazione e l'ABS, riconoscendo l'importanza  di  una
collaborazione tecnica, concordano di cooperare in  tal  senso  e  di
mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove
norme, l'ABS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su
quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul  sito  internet
dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di
fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene  conto
di    eventuali     raccomandazioni     formulate     al     riguardo
dall'amministrazione. 
    4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto  prima  l'ABS
nel  caso  di  sviluppo  di  modifiche  alla  normativa   in   vigore
applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria. 
    4.10 L'ABS accetta di  sottoporre  all'Amministrazione  tutte  le
norme, istruzioni  e  moduli  richiesti  dall'amministrazione  stessa
relativi   ai   servizi   di   certificazione    statutaria    svolti
dall'organismo  in  conformita'  al  presente  accordo,  come  meglio
specificato nell'Appendice 2. 
    4.11 Le normative,  le  norme,  le  istruzioni  e  i  modelli  di
rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese. 
    4.12   L'ABS    e'    consapevole    dell'importanza    rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione  di  cui  al  presente
articolo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo,  al  fine  di
consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi  statutari
di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria  soddisfazione,  come
previsto dal successivo art. 6.2.  Il  mancato  adempimento  di  tali
obblighi giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della
procedura  di  sospensione  dell'organismo  secondo  quanto  previsto
dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come  recepito  dall'art.  11
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 

(3) Fino     al     prossimo     aggiornamento,     i     riferimenti
    dell'Amministrazione restano quelli di cui  alla  nota  circolare
    sui punti di contatto prot. n. 7781  del  23  aprile  2013,  come
    modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.