Art. 5. Trasferimento di classe 5.1. L'ABS non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'amministrazione per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa. 5.2 L'ABS rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente. 5.3 L'ABS notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 5.4 Le procedure di cui ai commi 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con l'ABS. 5.5 L'ABS fornisce all'amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai commi 5.2 e 5.3. 5.6 L'ABS, come organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri Organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto piu' specificamente successivamente indicato. 5.7 L'ABS non puo' acquisire in classe, secondo le disposizioni della Reg. II-1/3-1 della Solas'74 come emendata, una nave portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera (Oil Tanker) a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione Solas'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla Risoluzione MSC.296(87) «Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers» e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella Risoluzione MSC.287(87) «International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers». 5.8 Al fine di consentire all'Amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della Risoluzione MSC.296(87) «Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers», l'ABS procede ad informare tempestivamente l'Amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sara' apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide (Bulk Carriers) o una petroliera (Oil Tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione Solas'74, come emendata.