(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                       Trasferimento di classe 
 
    5.1.  L'ABS  non  rilascia  certificati   statutari   per   conto
dell'Amministrazione a una nave che  venga  declassata  o  che  cambi
classe  per  motivi  di  sicurezza  se  non  dopo  avere   consultato
l'amministrazione  per  decidere  se  e'  necessario   procedere   ad
un'ispezione completa. 
    5.2 L'ABS  rilascia,  come  organismo  subentrante,  in  caso  di
acquisizione nella propria classe di  una  nave  da  altro  organismo
riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con
esito positivo tutte le visite non effettuate  e  dato  seguito  alle
raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite  nei
confronti della nave dall'organismo precedente. 
    5.3  L'ABS  notifica  al  precedente  organismo,   in   caso   di
acquisizione nella propria classe di  una  nave  da  altro  organismo
riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio
dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per
porre   rimedio   ai   ritardi   nell'esecuzione   delle   visite   o
nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 
    5.4 Le procedure di cui ai commi 5.2 e  5.3  si  applicano  prima
dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che  una  nave  non
classificata sia classificata con l'ABS. 
    5.5 L'ABS fornisce  all'amministrazione,  per  le  navi  battenti
bandiera  italiana,  caso  per  caso   e   su   specifica   richiesta
dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai
commi 5.2 e 5.3. 
    5.6  L'ABS,  come  organismo   subentrante,   in   occasione   di
acquisizione nella  propria  classe  di  navi  provenienti  da  altri
Organismi di classifica, procede secondo i propri  regolamenti  e  di
quanto piu' specificamente successivamente indicato. 
    5.7 L'ABS non puo' acquisire in classe, secondo  le  disposizioni
della  Reg.  II-1/3-1  della  Solas'74  come   emendata,   una   nave
portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera  (Oil  Tanker)  a
cui si applicano le disposizioni  di  cui  alla  Reg.II-1/3-10  della
Convenzione Solas'74,  come  emendata,  se  sia  stata  progettata  e
costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non
siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in  accordo  alla
Risoluzione MSC.296(87) «Guidelines for  verification  of  conformity
with goal-based construction standards  for  bulk  carriers  and  oil
tankers»  e  trovati  rispondenti  ai  requisiti   prescritti   nella
Risoluzione  MSC.287(87)   «International   goal-based   construction
standards for bulk carriers and oil tankers». 
    5.8 Al fine  di  consentire  all'Amministrazione  di  aderire  al
requisito contenuto al paragrafo  19  della  Risoluzione  MSC.296(87)
«Guidelines  for   verification   of   conformity   with   goal-based
construction standards for bulk  carriers  and  oil  tankers»,  l'ABS
procede ad informare tempestivamente l'Amministrazione  su  qualsiasi
tipo di variazione che sara' apportata alla parte del regolamento  di
classe  inerente  le  norme   costruttive   applicabili   alle   navi
portarinfuse solide (Bulk Carriers) o una petroliera (Oil Tanker),  a
cui si applicano le disposizioni  di  cui  alla  Reg.II-1/3-10  della
Convenzione Solas'74, come emendata.