Art. 9. Ispettori 9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, l'ABS si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 9.2 Conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'ABS stesso abbia preso accordi. 9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo.