(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                              Ispettori 
 
    9.1 Ai fini  dello  svolgimento  dei  servizi  di  certificazione
statutaria di cui all'Appendice 1  del  presente  Accordo,  l'ABS  si
impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la  loro
attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 
    9.2  Conformemente  a  quanto  previsto  dal  regolamento  CE  n.
391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale,  valutandone
caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi  alle
dipendenze di altri organismi di classifica  riconosciuti  a  livello
comunitario, con i quali l'ABS stesso abbia preso accordi. 
    9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori  che  non  siano
dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema  di  qualita'
del medesimo.