(Appendice 1)
 
                             Appendice 1 
 all'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria 
                  per le navi registrate in Italia 
 
                                 tra 
 
         il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
      il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
                e del mare della Repubblica italiana 
 
                                 ed 
 
                                l'ABS 
 
1. Servizi di certificazione statutaria. 
    All'ABS, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di
applicazione delle  convenzioni  internazionali  e  classificate  con
l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per  i  servizi  di
certificazione statutaria: 
      autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14
giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle  navi  registrate
in Italia rientranti nel  campo  di  applicazione  delle  convenzioni
internazionali come definite all'art. 2,  comma  1,  lettera  d)  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche  ed
integrazioni, e classificate con l'ABS, al  fine  di  verificarne  la
conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come  sopra
definite, unitamente ai protocolli,  ai  successivi  emendamenti,  ai
relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali
(in seguito per brevita' definiti «strumenti  applicabili»),  nonche'
al rilascio dei relativi certificati, come specificati  alla  tabella
di cui al punto 3.1; 
      affidamento, ai sensi dell'art. 5 del  decreto  legislativo  14
giugno 2011 n. 104,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dei
compiti di ispezione e controllo  delle  navi  registrate  in  Italia
rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali
come sopra definite e classificate con l'ABS, e/o delle  Societa'  di
navigazione che gestiscono le navi registrate in Italia  al  fine  di
verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti  applicabili,
nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini»  per  l'emissione  -
direttamente da  parte  dell'Amministrazione  per  il  tramite  delle
autorita' marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
autorita' consolari, o per il tramite della Capitaneria di  porto  di
iscrizione  della  nave  o  avente  giurisdizione  sulla  sede  della
societa' - dei relativi certificati come specificati alla tabella  di
cui al  punto  3.2  (con  esclusione  del  certificato  di  sicurezza
radioelettrica per navi da carico e degli  accertamenti  tecnici  per
gli aspetti di competenza del Ministero dello  sviluppo  economico  -
Dipartimento delle comunicazioni per quanto riguarda  il  certificato
di sicurezza passeggeri). 
    2.  Elenco  delle  convenzioni  e   dei   codici   internazionali
applicabili, nella versione in vigore  al  momento  dell'applicazione
delle disposizioni che ad esse rinviano: 
      2.1 la Convenzione  internazionale  del  1966  sulla  linea  di
carico (LL66), resa esecutiva in Italia con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 aprile 1968, n.  777,  entrato  in  vigore  il  21
luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979  resi  esecutivi
in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1984,
n. 968; Emendamenti di cui al «Protocollo del  1988  (HSSC)»  sistema
armonizzato di visite e di certificazione; 
      2.2 la Convenzione internazionale  per  la  salvaguardia  della
vita umana in mare (Solas 74)  firmata  a  Londra  nel  1974  e  resa
esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313,  e  con  legge  4  giugno
1982, n. 488, che  ha  approvato  il  successivo  protocollo  del  17
febbraio 1978; emendamenti di cui al  «Protocollo  del  1988  (HSSC)»
sistema armonizzato di visite e di certificazione; 
      2.3  la   Convenzione   internazionale   per   la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) firmata a Londra nel
1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con  legge  29
settembre 1980, n. 662 e, per  quanto  riguarda  il  protocollo,  con
legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre
1983; 
      2.4 elenco dei  Codici  internazionali  applicabili  richiamati
dalle suddette convenzioni: 
        codice internazionale per il trasporto  sicuro  di  granaglie
alla rinfusa (Solas 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59)); 
        codice IBC (Solas 74 Cap. VII Parte B;  Ris.  MSC.4(48)  come
emendata); 
        codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate); 
        codice IGC (Solas 74 Cap. VII Parte C; Ris.  MSC.5(48))  come
emendata); 
        codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata); 
        codice EGC per  navi  esistenti  adibite  al  trasporto  alla
rinfusa di gas liquefatti; 
        codice HSC 1994 (Solas 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata); 
        codice  HSC  2000  (Solas  74  Cap.X;  Ris.  MSC.97(73)  come
emendata); 
        codice ISM (Solas 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata); 
        codice IMSBC (Solas 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85)); 
        codice NOx Technical  Code  2008  (Marpol  Annesso  VI;  Ris.
MEPC.177(58)); 
        code  of  Safety  for  Special  Purpose   Ships   (resolution
A.534(13)); 
        ESP Code (Solas 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18)); 
        BLU Code (Solas 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8); 
        IMDG Code (Solas 74 Cap. VII); 
        IGF Code (Solas 74 Cap. II/1 e Cap. II/2); 
        Polar Code (Solas 74 Cap. XIV). 
    3.1   Servizi   di   certificazione   statutaria   delegati    in
Autorizzazione  per  ciascuno  strumento  applicabile   di   cui   al
precedente punto 2. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      
    3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in  Affidamento
per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico