(Appendice 2)
 
                             Appendice 2 
all'Accordo per la delega dei servizi  di  certificazione  statutaria
                  per le navi registrate in Italia 
 
                                 tra 
 
         il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
                      della Repubblica italiana 
 
                                 ed 
 
                                l'ABS 
 
1.   Obblighi   di   informazione    e    rapporti    dell'ABS    con
l'Amministrazione. 
    1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto  dall'ABS  per
conto dell'Amministrazione, a seguito della  delega  dei  servizi  di
certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i
seguenti: 
      1.1.1   trasmettere    all'Amministrazione,    con    frequenza
semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato  secondo  quanto
previsto dall'Appendice 1  e,  in  caso  di  ispezione  iniziale,  il
rapporto di  ispezione  (art.  10,  comma  1  lett.  a)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.2  fornire  trimestralmente  all'Amministrazione  tutte  le
informazioni  relative  alle  assegnazioni,  ai  trasferimenti,  alle
modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte  dall'ABS,
(art. 10, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 giugno  2011,
n. 104); 
      1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su  deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma  1
lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.4  fornire  semestralmente  all'Amministrazione  un  elenco
recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art.
10, comma 1 lettera d) del decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.
104); 
      1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta,  a
tutti i piani e i documenti inclusi i  rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei certificati (art. 10, comma 1  lettera  e)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.6 fornire all'Amministrazione, entro novanta  giorni  dalla
stipula del presente accordo, l'elenco di  piani,  manuali,  disegni,
etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle  tabelle
ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove
gli  strumenti  applicabili  ne  prevedano  l'approvazione  da  parte
dell'Amministrazione.  Tale  elenco  dovra'  essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 
      1.1.7  pubblicare  sul  proprio  sito  web  tutte  le  seguenti
informazioni sulle visite scadute, o  sui  ritardi  nell'applicazione
delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle  condizioni
operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle
navi della propria classe, indipendentemente dalla  bandiera  battuta
dalle navi; tali  informazioni  debbono  comprendere  le  motivazioni
delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi
telefono e fax se disponibili  (art.  10,  comma  1  lettera  f)  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.8  fornire  all'Amministrazione  tutte   le   norme   e   i
regolamenti  applicabili   alle   navi,   provvedendo   ai   relativi
aggiornamenti  (art.  10,  comma  1  lettera  h  ed  l)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.9 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli
ispettori  autorizzati  che  svolgono  i  servizi  di  certificazione
statutaria e prestano la loro  attivita'  alle  esclusive  dipendenze
dell'ABS (art. 10, comma 1 lettera  i)  del  decreto  legislativo  14
giugno 2011, n. 104); 
      1.1.10 fornire eventuali  ulteriori  informazioni  ove  in  tal
senso concordato tra l'ABS e l'Amministrazione con  semplice  scambio
di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con  la  rappresentanza
in Italia dell'Organismo (art. 10, comma 1  lettera  l)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.11 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle
check list relativamente  ai  servizi  di  certificazione  statutaria
delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti  (art.  10,  comma  1
lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.12 l'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico
attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di  tutti
i dati relativi all'attivita' svolta in  favore  dell'Amministrazione
stessa. L'Amministrazione deve essere messa in  condizione  di  poter
effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle
navi e per periodo di tempo. 
    1.2  L'ABS  adempie,  nei  confronti  dell'Amministrazione,  agli
obblighi previsti  al  precedente  punto  1.1  secondo  la  specifica
procedura  predisposta  dall'organismo,  da   approvarsi   da   parte
dall'Amministrazione stessa. 
    1.3 L'ABS informa l'Amministrazione quando una nave e'  risultata
operare con deficienze e irregolarita' tali che la  condizione  della
nave o delle  sue  dotazioni  non  corrispondono  sostanzialmente  ai
dettagli dei  suoi  certificati  o  ai  requisiti  applicabili  delle
convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali  in  modo
tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non e'  in  grado
di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone  a
bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso  in
cui  non  venga  adottata  un'azione   correttiva   a   soddisfazione
dell'organismo,   l'ABS   consultera'   immediatamente   il   settore
competente dell'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera'  i
relativi certificati e informera' le Autorita' dello Stato del porto. 
    1.4 L'ABS informa per iscritto gli armatori: 
      immediatamente in caso di certificati scaduti; 
      senza indugio quando non  sono  state  effettuate  le  regolari
visite prescritte. 
    Tale  comunicazione  dovra'  pervenire   altresi'   all'Autorita'
marittima che ha rilasciato il certificato  ed  alla  Capitaneria  di
porto di  iscrizione  della  nave,  e,  per  conoscenza,  al  settore
competente dell'Amministrazione. 
    1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state  rettificate  entro
un mese, l'ABS informera' l'Amministrazione,  allegando  un  rapporto
esplicativo delle ulteriori azioni  previste  dall'organismo  stesso.
Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'Autorita'  marittima
che ha rilasciato il certificato ed  alla  Capitaneria  di  porto  di
iscrizione della nave,  e,  per  conoscenza,  al  settore  competente
dell'Amministrazione. 
    1.6 L'armatore  resta  comunque  responsabile  dell'effettuazione
tempestiva delle visite  per  il  rilascio/rinnovo/vidimazione  della
certificazione. 
    1.7 Nel caso in cui una nave  registrata  in  Italia  subisce  un
danno o manifesta  una  deficienza  che  riguardi  la  certificazione
statutaria, l'ABS informa l'Amministrazione descrivendo  il  danno/la
deficienza e la riparazione effettuata.  Se  la  nave  e'  all'estero
l'ispettore dell'organismo stesso si  accertera'  che  il  Comandante
della nave o l'armatore abbiano  inviato  un  rapporto  sull'accaduto
allo Stato del Porto. Di tale  accertamento  si  fara'  menzione  nel
rapporto di visita.