IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  ed  in  particolare  il  titolo  VI,
rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»; 
  Considerato che nella seduta del 14, 15 e 16 giugno 2017 verbale n.
24 la commissione consultiva tecnico-scientifica ha  rilevato  alcune
incongruenze nei regimi di fornitura dei medicinali  autorizzati  per
la Terapia ormonale sostitutiva (TOS), o con indicazioni terapeutiche
ad essa riconducibili, ed  ha  richiesto  ad  AIFA  una  ricognizione
relativamente al regime di fornitura di tali medicinali  ai  fini  di
una loro armonizzazione; 
  Considerata  la  ricognizione  effettuata  da  AIFA   relativa   ai
medicinali autorizzati per  la  Terapia  ormonale  sostitutiva  (TOS)
afferenti agli ATC G03C, G03F e G03D; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta del 13,  14  e  15  settembre  2017
verbale n. 26, che ha ritenuto di armonizzare il regime di  fornitura
dei medicinali autorizzati per la Terapia ormonale sostitutiva (TOS),
o con indicazioni terapeutiche ad essa riconducibili; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali autorizzati per
  la  Terapia  ormonale  sostitutiva   (TOS),   o   con   indicazioni
  terapeutiche ad essa riconducibili 
  Il regime di fornitura dei medicinali autorizzati  per  la  Terapia
ormonale sostitutiva (TOS), o con indicazioni  terapeutiche  ad  essa
riconducibili, afferenti agli ATC G03C estrogeni (G03CA-G03CB-G03CX),
G03F  progestinici  ed  estrogeni  (G03FA-G03FB),  G03D  progestinici
(G03DA  derivati  del  pregnene-G03DB   derivati   del   pregnadiene)
utilizzati in associazione agli estrogeni nella TOS, e' armonizzato e
definito nei termini seguenti: 
    per le confezioni fino a due cicli di terapia (RR)  -  Medicinali
soggetti a prescrizione medica; 
    per le confezioni superiori  a  due  cicli  di  terapia  (RNR)  -
Medicinali soggetti a prescrizione  medica  da  rinnovare  volta  per
volta.