IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
         ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
 
  Vista la Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per  le
navi della navigazione interna, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione
della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le  navi
della navigazione interna, e successive modifiche; 
  Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 24 febbraio 2009,  n.
22, come emendato, che prevede che le visite tecniche per  le  unita'
navali  della  navigazione   interna,   rientranti   nel   campo   di
applicazione del decreto stesso,  siano  effettuate  dalle  autorita'
competenti, le quali possono esentare, totalmente o parzialmente,  le
unita' navali dalla  visita  tecnica,  se  da  un  attestato  valido,
rilasciato da un organismo di classificazione  autorizzato  ai  sensi
dell'allegato VII, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o
parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato  II,  tenuto
anche conto dell'allegato IX; 
  Vista la nota protocollo n. 5510 in data 24 febbraio 2016,  con  la
quale e' stato chiesto all'Organismo RINA Services  S.p.A.  di  voler
fornire informazioni al fine di consentire alla Direzione generale di
valutarne l'idoneita' ad operare per il  rilascio  dell'attestato  di
cui al citato art. 8; 
  Vista la nota protocollo n. RSSE/CLPR/MBE/12243 in  data  24  marzo
2016, con la quale il RINA Services S.p.A. ha inviato le informazioni
richieste con la citata nota protocollo n. 5510 in data  24  febbraio
2016; 
  Viste le regole tecniche e le procedure operative del RINA Services
S.p.A. allegate alle note sopra citate; 
  Considerato  che  il  RINA  Services   S.p.A.   risulta   organismo
autorizzato dalla Commissione europea, di  cui  all'elenco  contenuto
nell'allegato VII della Direttiva 2006/87/CE, e successive modifiche; 
  Considerato che, a seguito dell'istruttoria nel corso  della  quale
e' stata esaminata la  documentazione  trasmessa  dal  RINA  Services
S.p.A.  in  allegato  alle  note  sopra  menzionate,  l'organismo  in
questione e'  risultato  idoneo  ad  operare  ai  fini  del  rilascio
dell'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24  febbraio
2009, n. 22, come emendato; 
  Ritenuto pertanto di procedere ad affidare al RINA Services  S.p.A.
l'effettuazione delle visite tecniche  per  le  unita'  navali  della
navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 24 febbraio 2009,  n.  22,  come  emendato,  al  fine  di
verificare se le unita'  possiedono,  totalmente  o  parzialmente,  i
requisiti tecnici  definiti  nell'allegato  II,  tenuto  anche  conto
dell'allegato IX,  e  il  rilascio  del  relativo  attestato  di  cui
all'art. 8 del citato decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Attivita' affidate 
 
  1. Al RINA Services S.p.A. e' affidata l'effettuazione delle visite
tecniche per le unita' navali della navigazione  interna,  rientranti
nel campo di applicazione del decreto legislativo 24  febbraio  2009,
n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita'  possiedono,
totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato
II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del  relativo
attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo. 
  2. Le modalita' di svolgimento dell'affidamento di cui al  comma  1
sono specificate nell'Accordo sottoscritto in data 8  settembre  2017
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  l'Organismo
RINA Services S.p.A. 
  3. L'Accordo di cui al comma 2  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 settembre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Pujia