IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Vista la Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche; Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, che prevede che le visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, siano effettuate dalle autorita' competenti, le quali possono esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalla visita tecnica, se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX; Vista la nota protocollo n. 5510 in data 24 febbraio 2016, con la quale e' stato chiesto all'Organismo RINA Services S.p.A. di voler fornire informazioni al fine di consentire alla Direzione generale di valutarne l'idoneita' ad operare per il rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8; Vista la nota protocollo n. RSSE/CLPR/MBE/12243 in data 24 marzo 2016, con la quale il RINA Services S.p.A. ha inviato le informazioni richieste con la citata nota protocollo n. 5510 in data 24 febbraio 2016; Viste le regole tecniche e le procedure operative del RINA Services S.p.A. allegate alle note sopra citate; Considerato che il RINA Services S.p.A. risulta organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della Direttiva 2006/87/CE, e successive modifiche; Considerato che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale e' stata esaminata la documentazione trasmessa dal RINA Services S.p.A. in allegato alle note sopra menzionate, l'organismo in questione e' risultato idoneo ad operare ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato; Ritenuto pertanto di procedere ad affidare al RINA Services S.p.A. l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, e il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo; Decreta: Art. 1 Attivita' affidate 1. Al RINA Services S.p.A. e' affidata l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo. 2. Le modalita' di svolgimento dell'affidamento di cui al comma 1 sono specificate nell'Accordo sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Organismo RINA Services S.p.A. 3. L'Accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2017 Il direttore generale: Pujia