(Allegato 1-art. 1)
 
                                                             Allegato 
 
Accordo di affidamento al  RINA  Services  S.p.A.  dell'effettuazione
  delle visite  tecniche  per  le  unita'  navali  della  navigazione
  interna e del  rilascio  dell'attestato  di  cui  all'art.  8,  del
  decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato 
 
Premessa. 
    1. Il presente Accordo e' valido tra  l'Organismo  RINA  Services
S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    2. Stipulano il presente Accordo: 
      per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
dott. Enrico Maria Pujia,  Dirigente  generale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  -  in  qualita'  di  Direttore  della
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne; 
      per conto dell'organismo riconosciuto RINA Services  S.p.A.  il
dott. ing. Paolo Salza, in qualita' di Chief Technical Officer. 
    3. L'Organismo RINA Services S.p.A. e' denominato in seguito  per
brevita' «RINA», mentre  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' denominato in seguito per brevita' «Amministrazione». 
    4. Per «Direzione Generale», ai fini  del  presente  Accordo,  si
intende la  Direzione  Generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per
vie d'acqua interne. 
    5. Per «Autorita' competenti», ai fini del presente  Accordo,  si
intendono: Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, in  seguito
per brevita' UMC  Milano;  Ufficio  della  Motorizzazione  Civile  di
Venezia,  in  seguito  per  brevita'  UMC  Venezia;   Ufficio   della
Motorizzazione  Civile  di  Mantova,  in  seguito  per  brevita'  UMC
Mantova; Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, in seguito  per
brevita' UMC Roma. 
    6. Il presente Accordo e' composto da nove articoli. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Finalita' dell'Accordo 
 
    1. La finalita' del presente Accordo e'  quella  di  affidare  al
RINA l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della
navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 24 febbraio 2009,  n.  22,  come  emendato,  al  fine  di
verificare se le unita'  possiedono,  totalmente  o  parzialmente,  i
requisiti tecnici  definiti  nell'allegato  II,  tenuto  anche  conto
dell'allegato IX, ed  il  rilascio  del  relativo  attestato  di  cui
all'art. 8 del citato decreto legislativo. 
    2. Il  presente  Accordo  definisce  l'ampiezza,  i  termini,  le
condizioni e i requisiti del suddetto affidamento concesso al RINA. 
    3. Il RINA, a seguito dell'effettuazione delle visite tecniche di
cui al comma 1, rilascia il relativo attestato di cui all'art. 8  del
citato decreto legislativo, secondo il modello approvato con apposito
decreto della Direzione Generale.