Allegato Accordo di affidamento al RINA Services S.p.A. dell'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato Premessa. 1. Il presente Accordo e' valido tra l'Organismo RINA Services S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Stipulano il presente Accordo: per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualita' di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; per conto dell'organismo riconosciuto RINA Services S.p.A. il dott. ing. Paolo Salza, in qualita' di Chief Technical Officer. 3. L'Organismo RINA Services S.p.A. e' denominato in seguito per brevita' «RINA», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' denominato in seguito per brevita' «Amministrazione». 4. Per «Direzione Generale», ai fini del presente Accordo, si intende la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. 5. Per «Autorita' competenti», ai fini del presente Accordo, si intendono: Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, in seguito per brevita' UMC Milano; Ufficio della Motorizzazione Civile di Venezia, in seguito per brevita' UMC Venezia; Ufficio della Motorizzazione Civile di Mantova, in seguito per brevita' UMC Mantova; Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, in seguito per brevita' UMC Roma. 6. Il presente Accordo e' composto da nove articoli. Art. 1. Finalita' dell'Accordo 1. La finalita' del presente Accordo e' quella di affidare al RINA l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo. 2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti del suddetto affidamento concesso al RINA. 3. Il RINA, a seguito dell'effettuazione delle visite tecniche di cui al comma 1, rilascia il relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, secondo il modello approvato con apposito decreto della Direzione Generale.