(Allegato 1-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                            Informazioni 
 
    1.  All'atto  del  presente  affidamento,  il  RINA  invia   alla
Direzione Generale  l'elenco  ufficiale  delle  unita'  navali  della
navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 24 febbraio 2009, n. 22,  come  emendato,  per  le  quali
l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1, in
formato elettronico;  tale  elenco  viene  aggiornato  con  frequenza
annuale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti: 
      N. RINA; 
      Nome nave; 
      N. di iscrizione presso l'Autorita' competente; 
      SL (Stazza); 
      Organismo precedente (ove esistente); 
      Data entrata in classe (ove esistente); 
      Nome armatore; 
      Servizio nave; 
      Data costruzione. 
    2. Il RINA garantisce  alla  Direzione  Generale,  anche  tramite
pubblicazione  su  sito  web  dell'Organismo,  l'accesso  diretto   e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle
unita' navali della navigazione  interna,  rientranti  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009,  n.  22,  come
emendato, per le quali il RINA e' affidato a svolgere le attivita' di
cui all'art. 1. 
    3. Il RINA invia con frequenza annuale alla  Direzione  Generale,
in forma cartacea e/o in formato elettronico, le norme, i regolamenti
nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' affidate
di cui all'art. 1. 
    4. La Direzione Generale fornisce al RINA tutta la documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le  attivita'  affidate
di cui all'art. 1.