(Allegato 1-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
    1. La Direzione Generale verifica, almeno ogni due anni,  che  le
attivita' affidate di cui  all'art.  1  siano  svolte  dal  RINA  con
propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione delle
unita' navali della navigazione  interna,  rientranti  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009,  n.  22,  come
emendato, per le quali l'Organismo svolge le attivita' affidate. 
    2. Tali verifiche sono effettuate da funzionari  della  Direzione
Generale incaricati di svolgere le funzioni di auditor e/o attraverso
funzionari delle Autorita' competenti. 
    3. La Direzione Generale si riserva la facolta' di  procedere  in
ogni tempo alle verifiche supplementari che riterra' opportune, dando
al  RINA  un  preavviso  scritto  di  almeno  trenta  giorni,   anche
disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi  per  le
quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art.
1. 
    4. A conclusione della verifica il  team  di  auditor  redige  un
rapporto sulle verifiche compiute, nel quale sono  riportate  le  non
conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita'  di
verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato al  RINA,  che  fara'
conoscere le sue osservazioni alla Direzione Generale, entro sessanta
giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione  delle  azioni
preventive e correttive. Tale comunicazione da  parte  dell'Organismo
sara' oggetto di valutazione da parte  della  Direzione  Generale  ai
fini dell'accettazione formale delle azioni correttive  e  preventive
intraprese. 
    5. In ogni  caso  i  funzionari  dell'Amministrazione  incaricati
delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
    6. Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre  ai
funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche  ispettive
tutte le pertinenti istruzioni,  norme,  circolari  interne  e  linee
guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a  dimostrare
che  le  attivita'  affidate  di   cui   all'art.   1   sono   svolte
dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 
    7. In caso di mancato o inadeguato  svolgimento  delle  attivita'
affidate di cui all'art. 1, la Direzione Generale puo'  disporre,  in
relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate  nel  corso
delle   verifiche,   la    sospensione    dell'affidamento,    previa
contestazione al RINA dei relativi motivi e fissando  un  termine  di
sessanta giorni per  ricevere  eventuali  elementi  giustificativi  e
controdeduzioni. 
    8. La sospensione puo' essere giustificata  anche  da  motivi  di
grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente.  In  tale  caso,  la
Direzione  Generale   adotta   il   provvedimento   di   sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 7. 
    9. Nel caso in cui la Direzione Generale proceda alla sospensione
di cui al comma 7 perche' ritiene che il RINA  non  svolga  piu'  con
efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa
indica nel provvedimento di sospensione i modi e i  termini  entro  i
quali  l'Organismo  dovra'  ottemperare  per  risolvere  le   carenze
contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente  il  termine
stabilito nel provvedimento di  sospensione,  la  Direzione  Generale
revoca l'affidamento. 
    10.   Il   RINA   e'   consapevole   dell'importanza    rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 4,  al
fine  di  consentire  alla  Direzione  Generale  di  verificare   che
l'attivita' affidata sia svolta con propria soddisfazione.