Art. 5. Monitoraggio e controlli 1. La Direzione Generale verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' affidate di cui all'art. 1 siano svolte dal RINA con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione delle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo svolge le attivita' affidate. 2. Tali verifiche sono effettuate da funzionari della Direzione Generale incaricati di svolgere le funzioni di auditor e/o attraverso funzionari delle Autorita' competenti. 3. La Direzione Generale si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari che riterra' opportune, dando al RINA un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1. 4. A conclusione della verifica il team di auditor redige un rapporto sulle verifiche compiute, nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato al RINA, che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione Generale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'Organismo sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese. 5. In ogni caso i funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 6. Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre ai funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' affidate di cui all'art. 1 sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 7. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' affidate di cui all'art. 1, la Direzione Generale puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'affidamento, previa contestazione al RINA dei relativi motivi e fissando un termine di sessanta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 8. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, la Direzione Generale adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 7. 9. Nel caso in cui la Direzione Generale proceda alla sospensione di cui al comma 7 perche' ritiene che il RINA non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, la Direzione Generale revoca l'affidamento. 10. Il RINA e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 4, al fine di consentire alla Direzione Generale di verificare che l'attivita' affidata sia svolta con propria soddisfazione.