(Allegato 1-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. Qualora l'Amministrazione sia stata  considerata  responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente  del  RINA,  dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in  nome  di  tale  organismo,  l'Amministrazione  ha  diritto  a  un
indennizzo  da  parte  del  RINA  nella  misura   in   cui   l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo. 
    2. Il RINA si impegna a stipulare  una  polizza  assicurativa,  a
garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui  al  comma
1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.
Il RINA trasmette alla Direzione Generale copia  del  certificato  di
assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.