Art. 7. Responsabilita' 1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo. 2. Il RINA si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al comma 1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il RINA trasmette alla Direzione Generale copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.