Art. 2. Condizioni generali 1. Il presente affidamento e' revocato di diritto con il venir meno per il Bureau Veritas dello status di Organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della direttiva, come emendato, conformemente alla procedura di cui all'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2006/87/CE, come emendata. 2. Il Bureau Veritas mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza in materia di norme e regolamenti sui trasporti per vie navigabili interne anche per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22. 3. Il Bureau Veritas fornisce supporto tecnico specialistico alla Direzione generale attraverso la propria struttura centrale in ambito nazionale. 4. Il Bureau Veritas mantiene la disponibilita' di personale tecnico esclusivo qualificato, per l'esecuzione delle visite relative alle attivita' di cui all'art. 1, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota in data 30 marzo 2016, citata in premessa al presente decreto. Il Bureau Veritas terra' informata la Direzione generale di eventuali modifiche nella distribuzione territoriale del proprio personale tecnico. 5. Il Bureau Veritas mantiene aggiornate le proprie procedure, norme e regolamenti per le navi della navigazione interna rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, tenendone informata la Direzione generale e consentendone la partecipazione allo sviluppo delle norme e dei regolamenti. 6. Il Bureau Veritas garantisce all'Amministrazione l'accesso agli atti delle visite tecniche effettuate, nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' dell'Organismo finalizzata al rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8. 7. Il Bureau Veritas rende disponibili alla Direzione generale le informazioni pertinenti alle attivita' affidate, secondo le modalita' di cui al successivo art. 4. 8. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attivita' che presentino conflitti di interesse.