(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                         Condizioni generali 
 
    1. Il presente affidamento e' revocato di diritto  con  il  venir
meno per il Bureau Veritas  dello  status  di  Organismo  autorizzato
dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto  nell'allegato
VII della direttiva, come emendato, conformemente alla  procedura  di
cui all'art.  19,  paragrafo  2,  della  direttiva  2006/87/CE,  come
emendata. 
    2. Il Bureau Veritas mantiene aggiornata la propria esperienza  e
conoscenza in materia di norme e regolamenti sui  trasporti  per  vie
navigabili interne anche per quanto concerne le implicazioni  che  le
caratteristiche della flotta nazionale  comportano  sull'applicazione
del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22. 
    3. Il Bureau Veritas fornisce supporto tecnico specialistico alla
Direzione generale attraverso la propria struttura centrale in ambito
nazionale. 
    4. Il Bureau Veritas  mantiene  la  disponibilita'  di  personale
tecnico esclusivo qualificato, per l'esecuzione delle visite relative
alle  attivita'  di  cui  all'art.  1,   secondo   la   distribuzione
territoriale proposta nella nota in data 30  marzo  2016,  citata  in
premessa al presente decreto. 
    Il Bureau Veritas  terra'  informata  la  Direzione  generale  di
eventuali modifiche  nella  distribuzione  territoriale  del  proprio
personale tecnico. 
    5. Il Bureau Veritas mantiene aggiornate  le  proprie  procedure,
norme e regolamenti per le navi della navigazione interna  rientranti
nel campo di applicazione del decreto legislativo 24  febbraio  2009,
n. 22, tenendone informata la Direzione generale e  consentendone  la
partecipazione allo sviluppo delle norme e dei regolamenti. 
    6. Il Bureau  Veritas  garantisce  all'Amministrazione  l'accesso
agli  atti   delle   visite   tecniche   effettuate,   nonche'   alla
documentazione    concernente    l'organizzazione    e    l'attivita'
dell'Organismo finalizzata  al  rilascio  dell'attestato  di  cui  al
citato art. 8. 
    7. Il Bureau Veritas rende disponibili alla Direzione generale le
informazioni pertinenti alle attivita' affidate, secondo le modalita'
di cui al successivo art. 4. 
    8. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attivita' che
presentino conflitti di interesse.