(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                            Informazioni 
 
    1. All'atto del presente affidamento,  il  Bureau  Veritas  invia
alla Direzione generale l'elenco ufficiale delle unita' navali  della
navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 24 febbraio 2009, n. 22,  come  emendato,  per  le  quali
l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1, in
formato elettronico;  tale  elenco  viene  aggiornato  con  frequenza
annuale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti: 
      n. Bureau Veritas; 
      nome nave; 
      n. di iscrizione presso l'Autorita' competente; 
      SL (Stazza); 
      organismo precedente (ove esistente); 
      data entrata in classe (ove esistente); 
      nome armatore; 
      servizio nave; 
      data costruzione. 
    2. Il Bureau Veritas garantisce alla  Direzione  generale,  anche
tramite pubblicazione su sito web dell'Organismo, l'accesso diretto e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle
unita' navali della navigazione  interna,  rientranti  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009,  n.  22,  come
emendato, per le quali il Bureau Veritas e' affidato  a  svolgere  le
attivita' di cui all'art. 1. 
    3. Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale  alla  Direzione
generale, in forma cartacea e/o in formato elettronico, le  norme,  i
regolamenti  nonche'  relative  procedure  operative  riferite   alle
attivita' affidate di cui all'art. 1. 
    4. La Direzione generale fornisce  al  Bureau  Veritas  tutta  la
documentazione necessaria  affinche'  lo  stesso  possa  svolgere  le
attivita' affidate di cui all'art. 1.