Art. 4. Informazioni 1. All'atto del presente affidamento, il Bureau Veritas invia alla Direzione generale l'elenco ufficiale delle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1, in formato elettronico; tale elenco viene aggiornato con frequenza annuale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti: n. Bureau Veritas; nome nave; n. di iscrizione presso l'Autorita' competente; SL (Stazza); organismo precedente (ove esistente); data entrata in classe (ove esistente); nome armatore; servizio nave; data costruzione. 2. Il Bureau Veritas garantisce alla Direzione generale, anche tramite pubblicazione su sito web dell'Organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali il Bureau Veritas e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1. 3. Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale alla Direzione generale, in forma cartacea e/o in formato elettronico, le norme, i regolamenti nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' affidate di cui all'art. 1. 4. La Direzione generale fornisce al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le attivita' affidate di cui all'art. 1.