(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                      Monitoraggio e controlli 
 
    1. La Direzione generale verifica, almeno ogni due anni,  che  le
attivita' affidate di cui all'art. 1 siano svolte dal Bureau  Veritas
con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni  a  campione
delle unita' navali della navigazione interna, rientranti  nel  campo
di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come
emendato, per le quali l'Organismo svolge le attivita' affidate. 
    2. Tali verifiche sono effettuate da funzionari  della  Direzione
generale incaricati di svolgere le funzioni di auditor e/o attraverso
funzionari delle Autorita' competenti. 
    3. La Direzione generale si riserva la facolta' di  procedere  in
ogni tempo alle verifiche supplementari che riterra' opportune, dando
al Bureau Veritas un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche
disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi  per  le
quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art.
1. 
    4. A conclusione della verifica il  team  di  auditor  redige  un
rapporto sulle verifiche compiute, nel quale sono  riportate  le  non
conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita'  di
verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato  al  Bureau  Veritas,
che fara' conoscere le  sue  osservazioni  alla  Direzione  generale,
entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione
delle azioni preventive e correttive.  Tale  comunicazione  da  parte
dell'Organismo sara' oggetto di valutazione da parte della  Direzione
generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive  e
preventive intraprese. 
    5. In ogni  caso  i  funzionari  dell'amministrazione  incaricati
delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
    6. Nel corso delle verifiche, il  Bureau  Veritas  si  impegna  a
sottoporre  ai  funzionari  dell'amministrazione   incaricati   delle
verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme,  circolari
interne e linee guida e  ogni  altra  informazione  e  documentazione
idonea a dimostrare che le attivita' affidate di cui all'art. 1  sono
svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 
    7. In caso di mancato o inadeguato  svolgimento  delle  attivita'
affidate di cui all'art. 1, la Direzione generale puo'  disporre,  in
relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate  nel  corso
delle   verifiche,   la    sospensione    dell'affidamento,    previa
contestazione al Bureau Veritas dei relativi  motivi  e  fissando  un
termine  di   trenta   giorni   per   ricevere   eventuali   elementi
giustificativi e controdeduzioni. 
    8. La sospensione puo' essere giustificata  anche  da  motivi  di
grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente.  In  tale  caso,  la
Direzione  generale   adotta   il   provvedimento   di   sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 7. 
    9. Nel caso in cui la Direzione generale proceda alla sospensione
di cui al comma 7 perche' ritiene che il Bureau  Veritas  non  svolga
piu' con efficacia ed in  modo  soddisfacente  le  funzioni  ad  esso
delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione  i  modi  e  i
termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le
carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso  inutilmente  il
termine stabilito nel  provvedimento  di  sospensione,  la  Direzione
generale revoca l'affidamento. 
    10. Il Bureau Veritas e'  consapevole  dell'importanza  rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 4,  al
fine  di  consentire  alla  Direzione  generale  di  verificare   che
l'attivita' affidata sia svolta con propria soddisfazione.