(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                            Riservatezza 
 
    1. Per quanto riguarda le attivita' affidate di cui  all'art.  1,
sia il  Bureau  Veritas  che  l'amministrazione  sono  vincolati  dai
seguenti obblighi di riservatezza. 
    2. Il Bureau Veritas, il suo personale e chiunque agisca  in  suo
nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in
relazione   alle    attivita'    affidate,    senza    il    consenso
dell'Amministrazione stessa,  salvo  per  quanto  e'  ragionevolmente
necessario  a  consentire  all'organismo  di  svolgere  le  attivita'
affidate in base al presente Accordo.  In  ogni  caso,  sono  esclusi
dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti
dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni di bandiera e  con
le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge
o derivanti da Convenzioni internazionali. 
    3. L'Amministrazione si impegna a mantenere come  riservata  e  a
non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal Bureau  Veritas
in    relazione    alle    funzioni    di    controllo     esercitate
dall'Amministrazione stessa in base  al  presente  Accordo.  In  ogni
caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli
obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.