Art. 6. Riservatezza 1. Per quanto riguarda le attivita' affidate di cui all'art. 1, sia il Bureau Veritas che l'amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza. 2. Il Bureau Veritas, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione alle attivita' affidate, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere le attivita' affidate in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali. 3. L'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal Bureau Veritas in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.