(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                           Responsabilita' 
 
    1. Qualora l'Amministrazione sia stata  considerata  responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da  un'omissione  negligente  o  imprudente  del  Bureau
Veritas, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi  agenti  o  di
chiunque agisca in  nome  di  tale  organismo,  l'Amministrazione  ha
diritto a un indennizzo da parte del Bureau Veritas nella  misura  in
cui  l'organo  giurisdizionale  accerti  che  le  perdite,  i   danni
materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo
medesimo. 
    2.  Il  Bureau  Veritas  si  impegna  a  stipulare  una   polizza
assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti  dalla  responsabilita'
di cui al comma 1, e a mantenerla in vigore per l'intera  durata  del
presente Accordo. Il Bureau Veritas trasmette alla Direzione generale
copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale
polizza.