Art. 9. Durata e cessazione dell'Accordo 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, l'affidamento ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. 2. Ai fini del rinnovo dell'affidamento il Bureau Veritas, almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento in vigore, presenta apposita domanda, fornendo le informazioni e la documentazione previste dalla nota n. 5510 del 24 febbraio 2016 citata in premessa.