Art. 4 
 
 
                Trasferimento di risorse strumentali 
                      all'Arma dei carabinieri 
 
  1. In relazione all'attribuzione di funzioni di cui all'art. 7  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti  all'Arma
dei carabinieri i beni mobili in carico all'ex Corpo forestale  dello
Stato individuati negli inventari, resi e regolarmente vistati  dalle
competenti Ragionerie riscontranti,  al  netto  delle  variazioni  in
diminuzione intervenute fino al 31 dicembre 2016,  riferiti  ai  beni
inventariati  ed  ai  beni  durevoli  afferenti  alle  gestioni   dei
consegnatari indicati nell'allegato C del presente  provvedimento  ad
eccezione di quelli espressamente indicati nei successivi articoli 5,
6 e 7 e relativi allegati ivi rispettivamente richiamati. 
  2. Sono altresi' assegnati all'Arma dei carabinieri i  beni  mobili
acquisiti successivamente alla resa  del  conto  come  attestati  dai
modelli di carico emessi dai rispettivi consegnatari  ed  i  beni  in
corso di acquisizione alla data del 31 dicembre 2016, nonche' i  beni
di consumo in dotazione al Corpo come da  consistenze  di  magazzino,
alla medesima data ad  eccezione  di  quelli  espressamente  indicati
negli allegati richiamati agli articoli 5, 6 e 7. 
  3. Al fine di garantire la continuita' delle gestioni patrimoniali,
i consegnatari individuati nell'allegato C al presente provvedimento: 
    a) dal 1° gennaio 2017 sono confermati nella carica, ai sensi del
libro terzo, titolo I, capo II e  VIII  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, del capo II, paragrafo 9 e del
capo  IX  paragrafo  6  delle   Istruzione   tecnico-applicative   al
regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  degli  organismi
della Difesa; 
    b)  qualora  cessati  dall'incarico  ovvero   interessati   dalle
procedure di transito ad altre amministrazioni  dello  Stato  diverse
dall'Arma  dei  carabinieri,  ai  sensi  dell'art.  12  del   decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  sono  sostituiti  secondo  la
vigente disciplina di settore. 
  4. Fino all'effettiva  consegna  alle  amministrazioni  di  cui  ai
successivi articoli 5, 6 e 7, i rispettivi consegnatari dell'Arma dei
carabinieri esercitano la vigilanza dei beni interessati. 
  5. Ove non espressamente previsto negli allegati  richiamati  negli
articoli 5, 6 e 7, i beni  mobili  in  comodato  d'uso  all'ex  Corpo
forestale dello Stato sono assegnati in uso all'Arma dei  carabinieri
per  essere  impiegati  per  le  medesime  finalita'   previste   nei
rispettivi atti di comodato, compatibilmente con le funzioni indicate
all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  177.  Con  il
protocollo d'intesa di cui all'art. 3, comma 2, verranno  individuate
altresi', nei limiti delle  disponibilita',  le  risorse  strumentali
concesse in comodato d'uso per il contingente  di  personale  dell'ex
Corpo forestale dello Stato assegnato al  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.