Art. 4 Trasferimento di risorse strumentali all'Arma dei carabinieri 1. In relazione all'attribuzione di funzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti all'Arma dei carabinieri i beni mobili in carico all'ex Corpo forestale dello Stato individuati negli inventari, resi e regolarmente vistati dalle competenti Ragionerie riscontranti, al netto delle variazioni in diminuzione intervenute fino al 31 dicembre 2016, riferiti ai beni inventariati ed ai beni durevoli afferenti alle gestioni dei consegnatari indicati nell'allegato C del presente provvedimento ad eccezione di quelli espressamente indicati nei successivi articoli 5, 6 e 7 e relativi allegati ivi rispettivamente richiamati. 2. Sono altresi' assegnati all'Arma dei carabinieri i beni mobili acquisiti successivamente alla resa del conto come attestati dai modelli di carico emessi dai rispettivi consegnatari ed i beni in corso di acquisizione alla data del 31 dicembre 2016, nonche' i beni di consumo in dotazione al Corpo come da consistenze di magazzino, alla medesima data ad eccezione di quelli espressamente indicati negli allegati richiamati agli articoli 5, 6 e 7. 3. Al fine di garantire la continuita' delle gestioni patrimoniali, i consegnatari individuati nell'allegato C al presente provvedimento: a) dal 1° gennaio 2017 sono confermati nella carica, ai sensi del libro terzo, titolo I, capo II e VIII del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, del capo II, paragrafo 9 e del capo IX paragrafo 6 delle Istruzione tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa; b) qualora cessati dall'incarico ovvero interessati dalle procedure di transito ad altre amministrazioni dello Stato diverse dall'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono sostituiti secondo la vigente disciplina di settore. 4. Fino all'effettiva consegna alle amministrazioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7, i rispettivi consegnatari dell'Arma dei carabinieri esercitano la vigilanza dei beni interessati. 5. Ove non espressamente previsto negli allegati richiamati negli articoli 5, 6 e 7, i beni mobili in comodato d'uso all'ex Corpo forestale dello Stato sono assegnati in uso all'Arma dei carabinieri per essere impiegati per le medesime finalita' previste nei rispettivi atti di comodato, compatibilmente con le funzioni indicate all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Con il protocollo d'intesa di cui all'art. 3, comma 2, verranno individuate altresi', nei limiti delle disponibilita', le risorse strumentali concesse in comodato d'uso per il contingente di personale dell'ex Corpo forestale dello Stato assegnato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.