IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo n. 26  maggio  2004,  n.  154  recante
Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  legge  comunitaria  2009,  in  particolare
l'art. 28 - Delega al Governo per il  riassetto  della  normativa  in
materia di pesca e acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo n. 9 gennaio 2012,  n.  4,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012,  recante  Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al  decreto
ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei
molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  44  avente  ad
oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei  consorzi
tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente
il  regolamento  recante  disciplina  dell'attivita'   dei   predetti
consorzi di gestione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 2017, concernente  le  modalita'  di  esecuzione
dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita'  di  pesca  delle
unita' autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  con  il
sistema strascico, per l'annualita' 2017; 
  Visto in particolare il comma 1, dell'art. 3 del predetto  decreto,
che  prevede  che  con  specifico   provvedimento   direttoriale   e'
autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017  recante  la  modifica
del decreto 25 gennaio 2016, relativo alle misure per  la  pesca  dei
piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare
Adriatico; 
  Considerate le festivita' del corrente anno solare; 
  Ritenuto al contempo necessario garantire  un  corretto  equilibrio
tra la disponibilita' delle risorse e l'attivita' di cattura in mare,
ragione  per  cui  le  imprese  di  pesca  sono  comunque  tenute  ad
effettuare il relativo recupero delle giornate; 
  Ritenuto ragionevole consentire l'attivita' di pesca nelle giornate
di mercoledi' 1° novembre 2017, venerdi' 8, sabato 16,  domenica  17,
sabato 23 e sabato 30 dicembre  2017  nonche'  mercoledi'  25  aprile
2018. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In deroga al disposto di cui all'art. 3,  comma  1  del  decreto
ministeriale 26 luglio 2017, e' consentito,  facoltativamente  e  per
singola impresa, in tutti i Compartimenti  marittimi  lo  svolgimento
dell'attivita' di  pesca  con  i  sistemi  strascico  e/o  volante  e
circuizione nei soli giorni di mercoledi' 1° novembre 2017,  venerdi'
8, sabato 16, domenica 17,  sabato  23  e  sabato  30  dicembre  2017
nonche' mercoledi' 25 aprile 2018. 
  2. Le imprese hanno l'obbligo di  segnalare  con  congruo  anticipo
alle Autorita' Marittime la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca
nella giornata di cui al precedente comma 1. 
  3. Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra  risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono  al
disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate
di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.