Art. 2 1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' al Soggetto Convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul Fondo FIRST e FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito Comunitario o Internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa di riferimento, anche regolamentare e di prassi.