Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159/2011. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593, e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione  per  un  importo  massimo   del   30%
dell'intervento concesso. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a
soggetti privati la stessa dovra' essere  garantita  da  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' al Soggetto
Convenzionato, ai fini della stipula del contratto di  finanziamento,
la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo  ammesso  e
della relativa quota di contributo. 
  4. Le erogazioni dei contributi  sono  subordinate  alla  effettiva
disponibilita' delle risorse a valere  sul  Fondo  FIRST  e  FAR,  in
relazione alle quali, ove perente, si richiedera'  la  riassegnazione
secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalita'
di rendicontazione. 
  5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate  in
ambito Comunitario o Internazionale, sono automaticamente recepite in
ambito nazionale, ove compatibili con la  normativa  di  riferimento,
anche regolamentare e di prassi.