Art. 2 
 
          Modalita' di conservazione e accesso ai registri 
            e ai documenti tenuti nella sezione stralcio 
 
  1. La tenuta dei registri e dei documenti conservati nelle  sezioni
stralcio  compete  al  conservatore  del  servizio   di   pubblicita'
immobiliare. 
  2. Presso le sezioni stralcio di cui all'art. 1  del  provvedimento
interdirigenziale 9 agosto 2017 le funzioni del conservatore relative
alla conservazione dei registri e al rilascio di copie e  certificati
sono delegate ad uno o piu' gerenti,  i  quali  possono  svolgere  la
medesima funzione anche in relazione a piu' sezioni stralcio  ubicate
nella stessa sede. 
  3. Le domande di  annotazione  e  le  comunicazioni  di  estinzione
dell'obbligazione di cui all'art. 40-bis del decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  relative  a  formalita'  conservate  nelle
sezioni  stralcio,  sono  presentate  al   competente   servizio   di
pubblicita' immobiliare ed eseguite dal conservatore. 
  4. Parimenti, le richieste di ispezione, nonche' quelle di rilascio
di copie e di  certificati  relative  a  documenti  conservati  nelle
sezioni  stralcio,  sono  presentate  al   competente   servizio   di
pubblicita' immobiliare,  presso  il  quale  viene  ritirato  l'esito
dell'ispezione, ovvero la copia o il certificato, previa trasmissione
da parte del gerente delegato alla  sezione  stralcio  dei  documenti
richiesti in visione o  in  copia,  certificandone,  in  quest'ultimo
caso, la conformita' all'originale.