Art. 2 Modalita' di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio 1. La tenuta dei registri e dei documenti conservati nelle sezioni stralcio compete al conservatore del servizio di pubblicita' immobiliare. 2. Presso le sezioni stralcio di cui all'art. 1 del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017 le funzioni del conservatore relative alla conservazione dei registri e al rilascio di copie e certificati sono delegate ad uno o piu' gerenti, i quali possono svolgere la medesima funzione anche in relazione a piu' sezioni stralcio ubicate nella stessa sede. 3. Le domande di annotazione e le comunicazioni di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relative a formalita' conservate nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicita' immobiliare ed eseguite dal conservatore. 4. Parimenti, le richieste di ispezione, nonche' quelle di rilascio di copie e di certificati relative a documenti conservati nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicita' immobiliare, presso il quale viene ritirato l'esito dell'ispezione, ovvero la copia o il certificato, previa trasmissione da parte del gerente delegato alla sezione stralcio dei documenti richiesti in visione o in copia, certificandone, in quest'ultimo caso, la conformita' all'originale.