Art. 3 
 
  1. Le istanze gia' pervenute, prima della firma di questo  decreto,
presso gli Uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali   -   Direzione   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura e dirette  a  richiedere  l'autorizzazione  di  cui
all'art. 1 sono da ritenersi  valide  e  compiutamente  ricevute.  Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione
generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  provvede   a
trasmetterle  alle  Capitanerie  di  Porto  competenti  per   l'avvio
dell'istruttoria  e  per  l'eventuale   richiesta   di   integrazione
documentale. 
  2. Per il  rilascio  delle  autorizzazioni  alle  unita'  asservite
esclusivamente  all'esercizio  dell'attivita'  da  svolgersi  in   un
impianto di acquacoltura continuano  ad  applicarsi  le  norme  e  le
procedure di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1995. 
  Questo  decreto  e'  divulgato  attraverso  il  sito  internet  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   e
l'affissione all'albo delle Capitanerie  di  porto,  ed  e'  altresi'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2017 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo