Art. 3 1. Le istanze gia' pervenute, prima della firma di questo decreto, presso gli Uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e dirette a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1 sono da ritenersi valide e compiutamente ricevute. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede a trasmetterle alle Capitanerie di Porto competenti per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale richiesta di integrazione documentale. 2. Per il rilascio delle autorizzazioni alle unita' asservite esclusivamente all'esercizio dell'attivita' da svolgersi in un impianto di acquacoltura continuano ad applicarsi le norme e le procedure di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1995. Questo decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione all'albo delle Capitanerie di porto, ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2017 Il direttore generale: Rigillo