Art. 3 Annotazioni 1. I dati di cui all'art. 2 sono annotati nel primo riquadro inferiore del retro della carta di circolazione, nel modello approvato dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000. 2. I predetti dati contengono altresi' la specificazione della natura dell'atto, del gravame o del provvedimento da annotare e la relativa data di scadenza ovvero, in assenza, la relativa data di costituzione o adozione.