Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Il «Pecorino del Monte Poro» puo' essere immesso al consumo in forme intere o porzionato. All'atto dell'immissione al consumo deve recare una etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto intero o sulle confezioni del prodotto porzionato e preconfezionato in tranci. L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo di cui all'art. 9, e alle informazioni corrispondenti ai requisiti della normativa cogente di settore le seguenti indicazioni: «Pecorino del Monte Poro» (intraducibile) seguito dalla espressione (traducibile) «Denominazione di origine protetta» oppure «DOP»; la tipologia di stagionatura ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare, ovvero: «fresco», «semistagionato» e «stagionato»;, il simbolo europeo della DOP; il logo della DOP di cui all'art. 9. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.