(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    Il «Pecorino del Monte Poro» puo' essere immesso  al  consumo  in
forme intere o porzionato. All'atto dell'immissione al  consumo  deve
recare una etichetta informativa posta su una  delle  due  facce  del
prodotto  intero  o  sulle  confezioni  del  prodotto  porzionato   e
preconfezionato in tranci. 
    L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo di
cui all'art. 9, e alle informazioni corrispondenti ai requisiti della
normativa cogente di settore le seguenti indicazioni: 
      «Pecorino  del  Monte  Poro»  (intraducibile)   seguito   dalla
espressione (traducibile) «Denominazione di origine protetta»  oppure
«DOP»; 
      la tipologia di stagionatura ai sensi dell'art. 2 del  presente
disciplinare, ovvero: «fresco», «semistagionato» e «stagionato»;, 
      il simbolo europeo della DOP; 
      il logo della DOP di cui all'art. 9. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E' consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  o  siano  tali  da  trarre  in   inganno   il
consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri  e  documentabili
che siano consentiti dalla normativa  vigente  e  che  non  siano  in
contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.