Art. 2 Aree di interesse ecologico 1. Il comma 2, con il relativo allegato II, e il comma 5 dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 sono soppressi. 2. Il comma 4, dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e' sostituto dal seguente: «4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'Allegato III facente parte integrante del presente decreto e che puo' essere modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La coltivazione puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.» 3. Al comma 1, dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 le parole «di larghezza fino a 10 metri» sono soppresse. 4. Dopo il comma 1, dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10-bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione e' autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.» 5. Il comma 2, dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e' consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE.» 6. L'allegato II del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.