Art. 2 
 
 
                     Aree di interesse ecologico 
 
  1. Il comma 2, con il relativo allegato II, e il comma 5  dell'art.
16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 sono soppressi. 
  2. Il comma 4, dell'art. 16 del decreto  ministeriale  18  novembre
2014 e' sostituto dal seguente: 
  «4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10, del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono  quelle  indicate
nell'Allegato III facente parte integrante del presente decreto e che
puo' essere modificato  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali.  La  coltivazione  puo'  includere
miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che
le azotofissatrici siano predominanti.» 
  3. Al comma 1, dell'art. 11 del decreto  ministeriale  26  febbraio
2015 le parole «di larghezza fino a 10 metri» sono soppresse. 
  4. Dopo il comma  1,  dell'art.  11  del  decreto  ministeriale  26
febbraio 2015, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: 
    «1-bis. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10-bis,  secondo  comma,
del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi  dei
campi e lungo i bordi forestali senza produzione  e'  autorizzato  lo
sfalcio o il pascolo a condizione  che  la  superficie  in  questione
lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.» 
  5. Il comma 2, dell'art. 11 del decreto  ministeriale  26  febbraio
2015 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014,  la  coltivazione  delle  colture  azotofissatrici  di  cui
all'Allegato  III  del  decreto  ministeriale  18  novembre  2014  e'
consentita  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  cui  alla  Direttiva
2000/60/CE.» 
  6. L'allegato II del  decreto  ministeriale  26  febbraio  2015  e'
sostituito dall'allegato I del presente decreto.