Art. 5 Entrata in vigore 1. Gli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno di domanda 2018. 2. L'art. 3 del presente decreto e' in vigore dall'anno di domanda 2017. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg. n. 1-855