Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto entrano in  vigore  a
partire dall'anno di domanda 2018. 
  2. L'art. 3 del presente decreto e' in vigore dall'anno di  domanda
2017. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, reg. n. 1-855