Art. 3. Il pomodoro ottenuto dalle varieta' S. Marzano 2 e/o KIROS o di linee migliorate, per avvalersi della Denominazione di Origine Protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali cosi' delimitate: Provincia di Salerno: l'intero territorio dei comuni di San Marzano sul Sarno, Scafati, San Valentino Torio, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Siano, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Angri; Provincia di Avellino: l'intero territorio del Comune di Montoro; Provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carita', Striano, Gragnano, Castellammare di Stabia, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Pomigliano D'arco, Scisciano, San Vitaliano. Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino. I terreni sono interessati per la parte di pianura, con destinazione seminativa irrigua o irrigabile.