Art. 6. La Denominazione d'Origine Protetta - DOP - «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi: pomodori pelati interi: colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato; assenza di odori e sapori estranei; assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare; peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto; essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 60% del peso del prodotto sgocciolato; residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %; media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite; il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%; il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg; il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5; e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico); e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico; e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto; e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3; pomodori pelati a filetti: colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato; assenza di odori e sapori estranei; assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare; peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto; tagliati longitudinalmente a spicchi; residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %; media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite; il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%; il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg; il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5; e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico); e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico; e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto; e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3.