Art. 3 
 
  La zona di coltivazione della varieta' da conservazione di frumento
tenero indicata all'art. 1 e coincide con la zona  di  origine  della
varieta'. 
  La superficie complessiva destinata alla coltivazione e'  di  circa
250 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona  di
coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di  sementi  e'
pari a 50 tonnellate per anno. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto