Art. 3 
 
  La zona di coltivazione della varieta' di mais indicata all'art.  1
coincide con la zona di origine della varieta'. 
  La superficie complessiva destinata alla coltivazione e'  di  circa
32 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della  zona  di
coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di  sementi  e'
pari a 800 chilogrammi per anno. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto