Art. 9 
 
                Istituto nazionale previdenza sociale 
 
  1. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a  tempo  indeterminato,  sul
cumulo delle cessazioni 2014 - budget 2015 e cessazioni 2015 - budget
2016 unita' di  personale  di  qualifica  non  dirigenziale  come  da
Tabella 9 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3,  del
decreto-legge n. 101 del 2013. 
  2.   Nella   medesima   Tabella   9   si   da'   conto,   altresi',
dell'utilizzazione del budget  con  riferimento  alla  mobilita'  del
personale dell'Ente strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  e  del
personale degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma  425,
della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge
n. 78 del 2015.