Art. 9 Istituto nazionale previdenza sociale 1. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni 2014 - budget 2015 e cessazioni 2015 - budget 2016 unita' di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 2. Nella medesima Tabella 9 si da' conto, altresi', dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilita' del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del personale degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015.