Art. 2 
 
  Le regioni  a  statuto  ordinario  che  intendono  avvalersi  della
compensazione  di  cui  all'art.  1  devono  far  pervenire  apposita
richiesta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro
e non oltre cinque giorni dalla data dell'Intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, indicata nel preambolo del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2017 
 
                                  Il direttore generale delle finanze 
                                               Lapecorella            
 
Il ragioniere generale dello Stato 
              Franco