Art. 2 Le regioni a statuto ordinario che intendono avvalersi della compensazione di cui all'art. 1 devono far pervenire apposita richiesta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicata nel preambolo del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2017 Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato Franco