Art. 2 Organismo ufficialmente autorizzato ad organizzare concorsi enologici, di seguito denominato «organismo» o «organismo autorizzato», e relativa procedura di autorizzazione. 1. L'organismo di cui all'art. 1, comma 1, che intende organizzare un concorso enologico e rilasciare le relative distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio divisionale PQAI IV - qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli, almeno quattro mesi prima dell'inizio del concorso, allegando la seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) regolamento del concorso enologico; c) esemplare o copia o foto delle distinzioni di cui all'art. 1, comma 3, che si intendono attribuire. L'autorizzazione e' rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non apporti variazioni al regolamento del «concorso enologico», fatta eccezione per le variazioni della data e del luogo di svolgimento del concorso, l'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' permanente, per le eventuali successive edizioni. In tal caso, l'organismo autorizzato deve comunque effettuare apposita comunicazione al Ministero, indicando gli elementi di cui al successivo comma 3, lettere a) e b). 3. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo autorizzato deve: a) un mese prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani o riviste specializzate nel settore enologico a larga diffusione, a livello internazionale o nazionale o regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo; il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; il nome del notaio o di altro pubblico ufficiale formalmente incaricato alla anonimizzazione di cui all'art. 5, comma 5; il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del concorso e la composizione dell'eventuale comitato organizzatore; b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome e relativa qualifica professionale di cui all'art. 6. 4. L'organismo autorizzato e' il diretto responsabile di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente decreto. 5. L'organismo autorizzato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Ministero, puo' variare il regolamento solo previa autorizzazione dello stesso Ministero.