Art. 2 
 
Organismo   ufficialmente   autorizzato   ad   organizzare   concorsi
  enologici,  di  seguito   denominato   «organismo»   o   «organismo
  autorizzato», e relativa procedura di autorizzazione. 
 
  1. L'organismo di cui all'art. 1, comma 1, che intende  organizzare
un concorso  enologico  e  rilasciare  le  relative  distinzioni,  ne
richiede l'autorizzazione al Ministero, Dipartimento delle  politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche  e  della  pesca,
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica - Ufficio divisionale PQAI IV -  qualita'  certificata  e
tutela indicazioni geografiche prodotti  agricoli,  agroalimentari  e
vitivinicoli, almeno quattro mesi  prima  dell'inizio  del  concorso,
allegando la seguente documentazione: 
    a) atto costitutivo; 
    b) regolamento del concorso enologico; 
    c) esemplare o copia o foto delle distinzioni di cui all'art.  1,
comma 3, che si intendono attribuire. 
  L'autorizzazione e' rilasciata nel termine di sessanta  giorni  dal
ricevimento della domanda. 
  2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non  apporti  variazioni
al regolamento del  «concorso  enologico»,  fatta  eccezione  per  le
variazioni della data  e  del  luogo  di  svolgimento  del  concorso,
l'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita'  permanente,  per  le
eventuali successive edizioni. In tal caso,  l'organismo  autorizzato
deve  comunque  effettuare  apposita  comunicazione   al   Ministero,
indicando gli elementi di cui al successivo comma 3, lettere a) e b). 
  3. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo autorizzato deve: 
    a) un mese  prima  dell'inizio  delle  selezioni,  comunicare  al
Ministero: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento  del
concorso su almeno due quotidiani o riviste specializzate nel settore
enologico a larga diffusione, a livello internazionale o nazionale  o
regionale,  in  relazione  all'ambito  di  svolgimento  del  concorso
medesimo; il luogo e la data della manifestazione e delle  operazioni
di selezione; il nome  del  notaio  o  di  altro  pubblico  ufficiale
formalmente incaricato alla anonimizzazione di cui all'art. 5,  comma
5; il nome del responsabile della segreteria  e  della  tenuta  della
documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di
degustazione responsabile della  parte  tecnica  del  concorso  e  la
composizione dell'eventuale comitato organizzatore; 
    b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni,  comunicare
al Ministero l'elenco dei componenti le commissioni di  degustazione,
specificando nome, cognome e relativa qualifica professionale di  cui
all'art. 6. 
  4. L'organismo autorizzato e' il diretto responsabile di tutti  gli
adempimenti e  procedure  connesse  all'organizzazione  dei  concorsi
enologici ed  al  rilascio  delle  relative  distinzioni  di  cui  al
presente decreto. 
  5. L'organismo autorizzato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione  da
parte  del  Ministero,  puo'  variare  il  regolamento  solo   previa
autorizzazione dello stesso Ministero.