Art. 3 
 
 
                 Regolamento del concorso enologico 
 
  1. Il regolamento del concorso enologico deve stabilire: 
    a) le finalita' del concorso; 
    b) i tipi di vino  ammessi,  anche  suddivisi  per  categorie,  e
quantitativo minimo delle relative partite; 
    c) la struttura della  partita  che  deve  essere  costituita  da
bottiglie aventi una capacita'  non  superiore  a  due  litri  e  non
inferiore a 0,375 litri. Soltanto per concorsi  a  carattere  locale,
ossia non di ambito nazionale o internazionale, e' consentito  che  i
vini siano detenuti  anche  in  recipienti  di  capacita'  superiore,
purche' ne sia garantita la consistenza quantitativa della partita; 
    d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti; 
    e) le modalita' di prelievo,  di  trasporto,  di  deposito  e  di
anonimizzazione dei campioni; 
    f) la composizione  delle  commissioni  di  degustazione  e  loro
funzionamento; 
    g) il criterio di valutazione e punteggio  minimo  richiesto  per
l'attribuzione della distinzione; 
    h) il tipo di distinzione da attribuire; 
    i) le modalita' di soluzione di eventuali  controversie  relative
all'espletamento del concorso; 
    l) divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che  non  hanno
raggiunto il punteggio minimo per l'attribuzione della distinzione di
cui all'art. 1, comma 3. 
  2. Per i concorsi di  ambito  internazionale  il  regolamento  deve
prevedere che la percentuale dei campioni partecipanti al concorso di
provenienza estera non deve  essere  inferiore  al  20%  del  totale.
Qualora la predetta percentuale non venisse  raggiunta,  il  concorso
decade  automaticamente  dal  suo  ambito  internazionale  a   quello
nazionale e  l'organismo  autorizzato  dovra'  adeguare  le  relative
distinzioni. 
  3. Il regolamento del concorso garantisce parita' di  condizioni  a
tutte  le  aziende  produttrici  partecipanti  e  puo'  prevedere  un
contributo di adesione ed una quota di partecipazione,  che  comunque
devono essere contenute entro il  limite  delle  effettive  spese  di
organizzazione.