Art. 3 Regolamento del concorso enologico 1. Il regolamento del concorso enologico deve stabilire: a) le finalita' del concorso; b) i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite; c) la struttura della partita che deve essere costituita da bottiglie aventi una capacita' non superiore a due litri e non inferiore a 0,375 litri. Soltanto per concorsi a carattere locale, ossia non di ambito nazionale o internazionale, e' consentito che i vini siano detenuti anche in recipienti di capacita' superiore, purche' ne sia garantita la consistenza quantitativa della partita; d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti; e) le modalita' di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni; f) la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento; g) il criterio di valutazione e punteggio minimo richiesto per l'attribuzione della distinzione; h) il tipo di distinzione da attribuire; i) le modalita' di soluzione di eventuali controversie relative all'espletamento del concorso; l) divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che non hanno raggiunto il punteggio minimo per l'attribuzione della distinzione di cui all'art. 1, comma 3. 2. Per i concorsi di ambito internazionale il regolamento deve prevedere che la percentuale dei campioni partecipanti al concorso di provenienza estera non deve essere inferiore al 20% del totale. Qualora la predetta percentuale non venisse raggiunta, il concorso decade automaticamente dal suo ambito internazionale a quello nazionale e l'organismo autorizzato dovra' adeguare le relative distinzioni. 3. Il regolamento del concorso garantisce parita' di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e puo' prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione.