Art. 4 
 
 
                     Partecipazione al concorso 
 
  1. L'azienda produttrice che intende  partecipare  ad  un  concorso
enologico organizzato da un organismo autorizzato, deve farne domanda
all'organismo medesimo, secondo il modulo  predisposto  dallo  stesso
organismo, specificando almeno i seguenti dati: 
    a) i dati di identificazione dell'azienda; 
    b) la qualita' e la tipologia della partita di vino; 
    c) la categoria di partecipazione al concorso; 
    d) l'impegno a consentire  l'accesso  in  azienda  del  personale
incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni. 
  2. L'azienda di cui al comma 1 e' tenuta,  inoltre,  a  trasmettere
all'organismo che organizza il concorso enologico  per  ciascun  vino
iscritto: 
    a) apposita scheda contenente i principali dati analitici; 
    b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la
partita di vino. 
  3. L'organismo autorizzato puo' effettuare gli opportuni controlli,
anche mediante eventuali sopralluoghi presso le  aziende  produttrici
partecipanti al concorso enologico, per constatare la  veridicita'  e
la regolarita' di quanto specificato  in  domanda  e  nella  predetta
documentazione allegata. 
  4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza  tra
i  dati  dichiarati  e  quelli  riscontrati,  la  partita   di   vino
interessata e' automaticamente esclusa dal concorso  e  le  eventuali
irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono
denunciate all'ufficio competente  per  territorio  del  Dipartimento
dell'ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero. 
  5. Non sono ammessi al concorso i  vini  presentati  da  produttori
singoli o associati, o da aziende che abbiano avuto  a  loro  carico,
con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari  dovuti  a
frodi o sofisticazioni.