Art. 4 Partecipazione al concorso 1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo, secondo il modulo predisposto dallo stesso organismo, specificando almeno i seguenti dati: a) i dati di identificazione dell'azienda; b) la qualita' e la tipologia della partita di vino; c) la categoria di partecipazione al concorso; d) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni. 2. L'azienda di cui al comma 1 e' tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto: a) apposita scheda contenente i principali dati analitici; b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino. 3. L'organismo autorizzato puo' effettuare gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicita' e la regolarita' di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata. 4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata e' automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio competente per territorio del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero. 5. Non sono ammessi al concorso i vini presentati da produttori singoli o associati, o da aziende che abbiano avuto a loro carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni.