Art. 5 
 
 
              Prelievo ed anonimizzazione dei campioni 
 
  1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti  ad  un  concorso
enologico,  le  cui  modalita'  sono  previste  nel  regolamento  del
concorso stesso, e' effettuato da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato  dall'organismo   autorizzato   o   direttamente   da   un
responsabile dell'azienda tramite autocertificazione, secondo  quanto
specificatamente previsto dal predetto regolamento. 
  2. Per ciascun vino partecipante al concorso  e'  redatto  apposito
verbale di prelievo, secondo un  modello  predisposto  dall'organismo
autorizzato, contenente almeno i seguenti dati: 
    a)   le   generalita'   del   prelevatore    con    l'indicazione
dell'organismo che lo  ha  incaricato  o  del  legale  rappresentante
dell'azienda; 
    b) la specificazione del vino prelevato, e, in  particolare,  del
nome,  dell'annata  e   della   categoria,   nonche'   gli   elementi
caratteristici del campione; 
    c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita  di
vino,  dalla  quale  e'  stato  prelevato   il   campione   di   vino
imbottigliato. 
  3. Il verbale di prelievo dei campioni e'  redatto  in  due  copie,
delle quali una e'  trattenuta  dall'azienda  produttrice  e  una  e'
trasmessa all'organismo autorizzato assieme ai relativi campioni.  In
caso di prelievo da parte  di  un  prelevatore  ufficiale  incaricato
sara' prodotta una terza copia del verbale per il medesimo. 
  4. Dei campioni prelevati, tre  esemplari  sono  conservati  presso
l'organismo autorizzato per sei mesi dal termine della manifestazione
per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni. 
  5. I  campioni  di  vino,  prima  di  essere  sottoposti  all'esame
organolettico  da  parte  delle  commissioni  di  degustazione,  sono
anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo  da
attribuire al campione dall'organismo autorizzato nel  momento  della
sua consegna all'organismo medesimo;  il  secondo  da  attribuire  al
campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale incaricato
dall'organismo autorizzato, prima della presentazione del campione in
questione alla commissione di degustazione.  L'organismo  autorizzato
si  riserva  altresi'  di  adottare  le  opportune  misure  atte   ad
assicurare  che  in  sede  di  presentazione  alla   commissione   di
degustazione non emerga alcun segno distintivo nei  campioni  stessi,
in particolare nella porzione di  bottiglia  esterna  al  contenitore
anonimizzante.