Art. 5 Prelievo ed anonimizzazione dei campioni 1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalita' sono previste nel regolamento del concorso stesso, e' effettuato da un pubblico ufficiale o da un incaricato dall'organismo autorizzato o direttamente da un responsabile dell'azienda tramite autocertificazione, secondo quanto specificatamente previsto dal predetto regolamento. 2. Per ciascun vino partecipante al concorso e' redatto apposito verbale di prelievo, secondo un modello predisposto dall'organismo autorizzato, contenente almeno i seguenti dati: a) le generalita' del prelevatore con l'indicazione dell'organismo che lo ha incaricato o del legale rappresentante dell'azienda; b) la specificazione del vino prelevato, e, in particolare, del nome, dell'annata e della categoria, nonche' gli elementi caratteristici del campione; c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita di vino, dalla quale e' stato prelevato il campione di vino imbottigliato. 3. Il verbale di prelievo dei campioni e' redatto in due copie, delle quali una e' trattenuta dall'azienda produttrice e una e' trasmessa all'organismo autorizzato assieme ai relativi campioni. In caso di prelievo da parte di un prelevatore ufficiale incaricato sara' prodotta una terza copia del verbale per il medesimo. 4. Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo autorizzato per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni. 5. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale incaricato dall'organismo autorizzato, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo autorizzato si riserva altresi' di adottare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi, in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.