Art. 6 Commissioni di degustazione 1. Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti. 2. Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti: a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico (corso sessennale); b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129; c) titoli equipollenti conseguiti nell'Unione europea o all'estero. 3. I professionisti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono aver svolto almeno un anno di attivita' nel settore vitivinicolo. 4. Per i concorsi di ambito internazionale le commissioni di degustazione devono essere costituite con la maggioranza dei commissari esteri, rispettando altresi' la maggioranza dei tecnici degustatori di cui al comma 2. 5. Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi e' nominato tra i tecnici degustatori. 6. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, piu' di quindici campioni e non possono effettuare piu' di quattro sedute al giorno opportunamente intervallate. 7. Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale «Union internationale des oenologues» o «Union internationale des oenologues/Organizzazione internazionale della vigna e del vino». Non e' consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato e' inferiore agli 80/100. 8. Le valutazioni di cui al comma 7 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari. 9. Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 8, siano espresse individualmente, il risultato e' calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su apposita scheda, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa. 10. In ogni caso, il computo dei risultati e' effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza. 11. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di piu' commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale e' comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse commissioni, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa. 12. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede e' stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.