Art. 6 
 
 
                     Commissioni di degustazione 
 
  1. Le commissioni di degustazione per  i  concorsi  enologici  sono
nominate, nel rispetto delle indicazioni  contenute  nel  regolamento
dei concorsi medesimi, dall'organismo autorizzato e sono composte, da
non meno di cinque componenti. 
  2.  Le  commissioni  sono  composte  in  maggioranza   da   tecnici
degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti: 
    a) diploma di perito  agrario  specializzato  in  viticoltura  ed
enologia od enotecnico (corso sessennale); 
    b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129; 
    c)  titoli  equipollenti   conseguiti   nell'Unione   europea   o
all'estero. 
  3. I professionisti di cui al comma 2, lettere a), b) e  c)  devono
aver svolto almeno un anno di attivita' nel settore vitivinicolo. 
  4. Per i  concorsi  di  ambito  internazionale  le  commissioni  di
degustazione  devono  essere  costituite  con  la   maggioranza   dei
commissari esteri, rispettando altresi' la  maggioranza  dei  tecnici
degustatori di cui al comma 2. 
  5. Qualora sia previsto per  una  commissione  di  degustazione  il
presidente, questi e' nominato tra i tecnici degustatori. 
  6. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna  seduta,  piu'
di quindici campioni e non possono effettuare piu' di quattro  sedute
al giorno opportunamente intervallate. 
  7. Le  valutazioni  degli  esami  organolettici  sono  espresse  su
apposite schede  secondo  il  metodo  di  analisi  sensoriale  «Union
internationale  des   oenologues»   o   «Union   internationale   des
oenologues/Organizzazione internazionale della vigna e del vino». Non
e' consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il  risultato
e' inferiore agli 80/100. 
  8. Le valutazioni di cui al comma 7 sono  espresse  individualmente
da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente
da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione  deve
risultare composta in numero dispari. 
  9. Qualora le valutazioni, ai sensi del  comma  8,  siano  espresse
individualmente,  il  risultato  e'  calcolato  operando   la   media
aritmetica delle diverse valutazioni, espresse  su  apposita  scheda,
previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di  quella  piu'
bassa. 
  10. In ogni  caso,  il  computo  dei  risultati  e'  effettuato  in
presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che  ne  garantisce
la correttezza. 
  11. Quando il regolamento del  concorso  enologico  lo  preveda,  i
campioni possono essere sottoposti all'esame di piu' commissioni.  In
tal  caso,  le  valutazioni  sono  espresse  individualmente  ed   il
punteggio finale e' comunque calcolato operando la  media  aritmetica
di tutte le schede delle  diverse  commissioni,  previa  eliminazione
della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa. 
  12. Quando il regolamento del concorso  enologico  lo  preveda,  le
aziende partecipanti  al  concorso  possono  richiedere  copia  delle
schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle
schede e' stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari,
che devono restare anonimi.