Art. 7 Disciplina delle distinzioni 1. Le distinzioni di cui all'art. 1 del presente decreto, da applicare sulle confezioni dei vini DOP, IGP, dei vini spumanti di qualita', nonche' dei vini ad Indicazione geografica dei Paesi terzi, non possono contenere caratteri, diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica e sulla marca commerciale. In ogni caso devono essere conformi alla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di etichettatura e presentazione. 2. L'organismo autorizzato rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantita' e con le modalita' idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.