Art. 7 
 
 
                    Disciplina delle distinzioni 
 
  1. Le distinzioni di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  da
applicare sulle confezioni dei vini DOP, IGP, dei  vini  spumanti  di
qualita', nonche' dei vini ad Indicazione geografica dei Paesi terzi,
non possono contenere caratteri, diciture e disegni che  traggano  in
inganno sull'origine geografica e sulla marca  commerciale.  In  ogni
caso devono essere conformi  alla  normativa  dell'Unione  europea  e
nazionale in materia di etichettatura e presentazione. 
  2. L'organismo autorizzato rilascia  le  distinzioni  ai  vincitori
nella quantita' e con le modalita' idonee a garantire che a fregiarsi
della distinzione stessa  sia  esclusivamente  la  partita  del  vino
vincitore di concorso  nella  consistenza  quantitativa  inizialmente
individuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera  c)  e  risultante
dal verbale di prelievo dei campioni.