Art. 2 
 
               Modalita' di erogazione e monitoraggio 
 
  1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione eroga le
risorse del Fondo ai comuni interessati sulla base: 
    dei dati gia' disponibili e di quelli attestati dalle  Prefetture
competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi
degli articoli 9, 11, 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142
del 18 agosto 2015 e nei punti di crisi, nonche' sulla base dei  dati
relativi ai posti attivi nel Sistema  di  protezione  di  richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio  centrale  istituito
ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge  30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39; 
    dei dati attestati  dal  rappresentante  legale  del  comune  che
accoglie minori stranieri non accompagnati  nelle  strutture  di  cui
all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142  del  18  agosto
2015 trasmessi alle Prefetture competenti per territorio.