Art. 2 
 
  1. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, sono
tenute a presentare immediatamente a  questo  Ministero  la  relativa
domanda di variazione prevista dalla normativa vigente. 
  2. Le imprese titolari delle  autorizzazioni  di  cui  all'art.  1,
devono conformare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto,  tutti  gli  stampati  delle
confezioni, ancorche' gia' in  commercio,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2017 
 
                                      Il direttore generale: Borrello