Art. 13 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma  di  spesa,
il soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l'operativita'
dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate.  In  particolare,
in sede di sopralluogo il soggetto gestore provvede a verificare: 
    a) l'esistenza di fatture e/o documenti  di  spesa  aventi  forza
probatoria equivalente; 
    b)  l'esistenza,  la  consistenza  e  la  coerenza  delle   spese
sostenute rispetto al programma presentato  in  sede  di  domanda  di
ammissione alle agevolazioni; 
    c)  l'installazione  e  funzionalita'  dei  beni   (attrezzature,
macchinari, impianti); 
    d) la  correttezza  delle  modalita'  di  pagamento  delle  spese
sostenute; 
    e)   il   titolo   di   disponibilita'   della    sede    oggetto
dell'iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante
la corretta destinazione d'uso; 
    f) la documentazione amministrativo/contabile necessaria  per  lo
svolgimento dell'attivita'. 
  2. Il soggetto gestore puo' effettuare controlli e ispezioni  anche
a  campione  sui  programmi  agevolati,  al  fine  di  verificare  le
condizioni per la fruizione ed il  mantenimento  delle  agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. Per ogni iniziativa
finanziata, ed entro il  termine  di  conclusione  del  programma  di
spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica  intermedia,
anche  mediante  sopralluogo,  volta  a  constatare   lo   stato   di
realizzazione del programma di spesa agevolato. 
  3. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire dalla data di conclusione  del  programma  di
spesa, invia al soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo
esercizio successivo, una  dichiarazione,  resa  dal  proprio  legale
rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli  effetti
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza  in  azienda  dei  beni
strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non
distogliere dall'uso  le  immobilizzazioni  materiali  o  immateriali
agevolate. La dichiarazione contiene anche le informazioni necessarie
alla  richiesta  della  certificazione   di   vigenza.   La   mancata
trasmissione  di  tale  dichiarazione  puo'  comportare  l'avvio  del
procedimento di revoca totale delle agevolazioni. 
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni,  dati  e  rapporti  tecnici  disposte  dal
soggetto  gestore  allo  scopo  di  effettuare  il  monitoraggio  dei
programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad  acconsentire
e a favorire  lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli  disposti  dal
soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di
verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni  per
il mantenimento delle agevolazioni. Il  provvedimento  di  ammissione
contiene specifiche indicazioni riguardanti le modalita', i  tempi  e
gli  obblighi  dei  soggetti  beneficiari  in  merito  alle  suddette
attivita' di verifica. 
  5. Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute  risultassero
inferiori a quanto erogato il soggetto gestore provvede a richiede la
restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.