Art. 13 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma di spesa, il soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l'operativita' dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In particolare, in sede di sopralluogo il soggetto gestore provvede a verificare: a) l'esistenza di fatture e/o documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente; b) l'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma presentato in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni; c) l'installazione e funzionalita' dei beni (attrezzature, macchinari, impianti); d) la correttezza delle modalita' di pagamento delle spese sostenute; e) il titolo di disponibilita' della sede oggetto dell'iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante la corretta destinazione d'uso; f) la documentazione amministrativo/contabile necessaria per lo svolgimento dell'attivita'. 2. Il soggetto gestore puo' effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. Per ogni iniziativa finanziata, ed entro il termine di conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica intermedia, anche mediante sopralluogo, volta a constatare lo stato di realizzazione del programma di spesa agevolato. 3. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di conclusione del programma di spesa, invia al soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La dichiarazione contiene anche le informazioni necessarie alla richiesta della certificazione di vigenza. La mancata trasmissione di tale dichiarazione puo' comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Il provvedimento di ammissione contiene specifiche indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica. 5. Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato il soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.