Art. 9 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di spesa e della documentazione indicata al successivo comma 5, devono essere presentate al soggetto gestore nei termini indicati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, adottato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4. Il provvedimento commissariale di cui al precedente periodo viene pubblicato, oltreche' sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, anche sui siti istituzionali dei Presidenti di Regioni - Vicecommissari e del soggetto gestore. 3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4, il soggetto gestore rende disponibili, in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, gli schemi e le informazioni necessarie per la presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. 4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalita' e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione del programma di spesa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa e' assegnato un protocollo elettronico. 5. Alla domanda di cui al precedente comma 4, oltre al programma di spesa, deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante: il possesso dei requisiti di cui all'art. 5; la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del regolamento de minimis, del regolamento de minimis settore agricolo o del regolamento de minimis settore pesca durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti; la concessione o l'assenza di altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza; la concessione o l'assenza, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni; la classificazione del soggetto proponente quale micro, piccola e media impresa; l'insussistenza delle cause di inammissibilita' di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 7; b) scheda AEDES con esito B, C o E attestante l'inagibilita', anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui e' condotta l'attivita' economica. 6. Il programma di spesa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 4, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, deve contenere: a) i dati ed il profilo del soggetto proponente; b) la descrizione dell'attivita' svolta; c) l'indicazione del comune ove sara' ubicata l'attivita'; d) l'indicazione del titolo di disponibilita' della sede, gia' acquisito o da acquisire entro i termini di realizzazione dell'investimento come indicati dall'art. 6, comma 3, lettera b) della presente ordinanza; e) la descrizione delle spese di investimento, come indicate dall'art. 7, comma 1, 2 e 3 della presente ordinanza; f) la descrizione delle eventuali spese connesse funzionali all'esercizio dell'attivita' come definite dal comma 4 dell'art. 7 della presente ordinanza. 7. Nel caso in cui uno o piu' allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda. Qualora l'istante non proceda alla regolarizzazione o all'integrazione della domanda entro il termine di cui al precedente periodo, il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda. 8. Il soggetto gestore provvede alla valutazione dei progetti proposti secondo l'ordine cronologico di presentazione ed alla concessione dell'agevolazione entro i limiti delle disponibilita' finanziarie assegnate a ciascuna Regione. 9. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11, il soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario e tramite il proprio sito internet, alle imprese. 10. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del soggetto gestore, della capacita' del proponente di assicurare comunque la sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. 11. Qualora le risorse finanziarie assegnate ad una o piu' regione eccedano i costi e le spese indicate nei programmi di investimento da realizzare nell'ambito della regione medesima ed ammissibili a finanziamento ai sensi della presente ordinanza, il soggetto gestore e' autorizzato ad utilizzare detta eccedenza per la concessione delle agevolazione in favore dei programmi di investimento da realizzarsi nelle altre Regioni, non finanziati integralmente ovvero non valutati per insufficienza delle risorse disponibili. 12. Nelle ipotesi di cui al comma 11, il soggetto gestore ripartisce le risorse disponibili, sulla base di una proporzione coerente con le percentuali di cui al precedente art. 3, comma 2. Il soggetto gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti, utilizza le risorse individuate ai sensi del precedente periodo per il finanziamento integrale dei progetti gia' valutati positivamente ed ammessi all'agevolazione e, in subordine, per la valutazione degli altri progetti proposti.