Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 8  sono  concesse  alle  imprese
beneficiarie  dal  soggetto  gestore  sulla  base  di  una  procedura
valutativa con procedimento a  sportello,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 
  2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di  spesa  e
della documentazione indicata al successivo comma  5,  devono  essere
presentate al soggetto gestore nei termini indicati  dal  Commissario
straordinario con proprio provvedimento, adottato entro trenta giorni
dalla sottoscrizione della  convenzione  prevista  dal  comma  2  del
precedente  art.  4.  Il  provvedimento  commissariale  di   cui   al
precedente periodo viene pubblicato, oltreche' sul sito istituzionale
del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, anche  sui
siti istituzionali dei Presidenti di Regioni - Vicecommissari  e  del
soggetto gestore. 
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  sottoscrizione  della  convenzione
prevista dal comma 2 del precedente art. 4, il soggetto gestore rende
disponibili,   in   un'apposita    sezione    del    sito    internet
www.invitalia.it, gli schemi e  le  informazioni  necessarie  per  la
presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. 
  4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua  italiana,  devono
essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando  la
procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3
secondo le modalita' e gli schemi indicati. Le domande devono  essere
firmate digitalmente, nel rispetto  di  quanto  disposto  dal  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal legale  rappresentante  e  devono  essere  corredate
della documentazione indicata  nella  domanda  medesima.  Al  termine
della procedura di compilazione del programma di spesa  e  dell'invio
telematico della domanda e degli allegati, alla stessa  e'  assegnato
un protocollo elettronico. 
  5. Alla domanda di cui al precedente comma 4, oltre al programma di
spesa, deve essere allegata la seguente documentazione: 
    a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai  sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema  reso  disponibile
dal soggetto gestore  nel  sito  di  cui  al  comma  3,  sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante, attestante: 
      il possesso dei requisiti di cui all'art. 5; 
      la concessione  o  l'assenza  di  altri  aiuti,  ai  sensi  del
regolamento de minimis, del regolamento de minimis settore agricolo o
del  regolamento  de  minimis  settore  pesca   durante   l'esercizio
finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti; 
      la concessione o  l'assenza  di  altre  agevolazioni  pubbliche
previste a livello comunitario, nazionale e regionale,  con  riguardo
ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza; 
      la concessione o l'assenza,  con  riguardo  ai  medesimi  costi
ammissibili  ai  sensi  della  presente  ordinanza,  dei   contributi
previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016,  n.
9 del 14 dicembre 2016 e n.  13  del  9  gennaio  2017  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
      la classificazione del soggetto proponente quale micro, piccola
e media impresa; 
      l'insussistenza delle cause di inammissibilita' di cui ai commi
6 e 7 del precedente art. 7; 
    b) scheda AEDES con esito B, C  o  E  attestante  l'inagibilita',
anche temporanea e/o  parziale  degli  edifici  in  cui  e'  condotta
l'attivita' economica. 
  6. Il programma di spesa, da  compilare  utilizzando  la  procedura
informatica di cui al comma 4, secondo le modalita' e gli schemi  ivi
indicati, deve contenere: 
    a) i dati ed il profilo del soggetto proponente; 
    b) la descrizione dell'attivita' svolta; 
    c) l'indicazione del comune ove sara' ubicata l'attivita'; 
    d) l'indicazione del titolo di disponibilita'  della  sede,  gia'
acquisito  o  da  acquisire  entro   i   termini   di   realizzazione
dell'investimento come indicati dall'art.  6,  comma  3,  lettera  b)
della presente ordinanza; 
    e) la descrizione delle  spese  di  investimento,  come  indicate
dall'art. 7, comma 1, 2 e 3 della presente ordinanza; 
    f) la  descrizione  delle  eventuali  spese  connesse  funzionali
all'esercizio dell'attivita' come definite dal comma  4  dell'art.  7
della presente ordinanza. 
  7. Nel caso in cui uno  o  piu'  allegati  alla  domanda  risultino
illeggibili, errati o incompleti,  il  Soggetto  gestore  provvede  a
darne comunicazione all'istante a mezzo  PEC  assegnando  un  termine
massimo di 10 giorni per la regolarizzazione o  l'integrazione  della
domanda.  Qualora  l'istante  non  proceda  alla  regolarizzazione  o
all'integrazione della domanda entro il termine di cui al  precedente
periodo, il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda. 
  8. Il soggetto  gestore  provvede  alla  valutazione  dei  progetti
proposti  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  ed  alla
concessione dell'agevolazione entro  i  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie assegnate a ciascuna Regione. 
  9. Fatto salvo quanto previsto ai successivi  commi  10  e  11,  il
soggetto gestore monitora  costantemente  il  fabbisogno  finanziario
complessivo determinato dalle domande di  agevolazione  presentate  e
sospende la valutazione dei progetti proposti qualora tale fabbisogno
sopravanzi significativamente le risorse finanziarie  assegnate  alla
misura, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario
e tramite il proprio sito internet, alle imprese. 
  10. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili,
le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni
sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente  alla
verifica,  da  parte  del  soggetto  gestore,  della  capacita'   del
proponente di  assicurare  comunque  la  sostenibilita'  economica  e
finanziaria del progetto imprenditoriale. 
  11. Qualora le risorse finanziarie assegnate ad una o piu'  regione
eccedano i costi e le spese indicate nei programmi di investimento da
realizzare  nell'ambito  della  regione  medesima  ed  ammissibili  a
finanziamento ai sensi della presente ordinanza, il soggetto  gestore
e' autorizzato ad utilizzare detta eccedenza per la concessione delle
agevolazione in favore dei programmi di investimento  da  realizzarsi
nelle altre Regioni, non finanziati integralmente ovvero non valutati
per insufficienza delle risorse disponibili. 
  12.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  11,  il  soggetto  gestore
ripartisce le risorse disponibili,  sulla  base  di  una  proporzione
coerente con le percentuali di cui al precedente art. 3, comma 2.  Il
soggetto gestore, secondo l'ordine cronologico di  presentazione  dei
progetti, utilizza le risorse individuate  ai  sensi  del  precedente
periodo per il finanziamento integrale  dei  progetti  gia'  valutati
positivamente ed ammessi all'agevolazione e,  in  subordine,  per  la
valutazione degli altri progetti proposti.