(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                  Elementi che comprovano l'origine 
 
    Gli  operatori  sono  iscritti  in   appositi   elenchi   gestiti
dall'organismo di controllo  ed  assicurano,  mediante  registrazioni
documentali in autocontrollo, soggette alla  verifica  dell'organismo
di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda gli alimenti,
le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di  origine,
documentando per ogni fase le  partite  in  entrata,  le  partite  in
uscita e la correlazione tra le stesse. 
    La forma di  formaggio  DOP  «Quartirolo  Lombardo»  deve  recare
apposto  all'atto  della  sua  immissione  sul  mercato  un   marchio
all'origine: la marchiatura avviene durante la stufatura nel corso di
uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma  della  cagliata,  prima
della salatura, affinche' la relativa impronta risulti evidente, e si
ottiene mediante matrici di materiale  plastico  ad  uso  alimentare,
impresse  solo  su  una  faccia  piana  e  recanti   il   numero   di
identificazione del caseificio, distribuite dal Consorzio  di  tutela
incaricato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali a tutti i produttori iscritti nell'elenco dell'organismo di
controllo. 
    Il marchio all'origine del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» e'
costituito dalla figura  di  seguito  riprodotta  (Immagine  1),  che
riporta al suo interno le seguenti lettere: 
    a. in alto a sinistra la lettera Q; 
    b. in alto a destra la lettera L; 
    c. in basso a sinistra la lettera L; 
    d. in basso a destra la lettera Q. 
    Nel centro risulta il numero di  identificazione  del  caseificio
produttore. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico