Art. 6. Elementi che comprovano l'origine Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda gli alimenti, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse. La forma di formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» deve recare apposto all'atto della sua immissione sul mercato un marchio all'origine: la marchiatura avviene durante la stufatura nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinche' la relativa impronta risulti evidente, e si ottiene mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare, impresse solo su una faccia piana e recanti il numero di identificazione del caseificio, distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutti i produttori iscritti nell'elenco dell'organismo di controllo. Il marchio all'origine del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» e' costituito dalla figura di seguito riprodotta (Immagine 1), che riporta al suo interno le seguenti lettere: a. in alto a sinistra la lettera Q; b. in alto a destra la lettera L; c. in basso a sinistra la lettera L; d. in basso a destra la lettera Q. Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore. Parte di provvedimento in formato grafico