Art. 7. Etichettatura Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» puo' essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma. Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Quartirolo Lombardo», eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da 2 a 30 giorni, oppure la denominazione «Quartirolo Lombardo» accompagnata dalla dicitura «maturo» o «stagionato» per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni. Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto (Immagine 2), che riporta al suo interno le seguenti lettere: in alto a sinistra la lettera Q; in alto a destra la lettera L; in basso a sinistra la lettera L; in basso a destra la lettera Q. Parte di provvedimento in formato grafico Il logo e' seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP «Quartirolo Lombardo», segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96».