(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» puo'  essere  immesso  sul
mercato in forme intere o in porzioni di forma. 
    Al momento della sua immissione sul  mercato,  ogni  incarto  e/o
confezione di formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP,  in  forme  intere
e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Quartirolo  Lombardo»,
eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco»  per  il  prodotto
immesso sul mercato con maturazione da  2  a  30  giorni,  oppure  la
denominazione  «Quartirolo  Lombardo»  accompagnata  dalla   dicitura
«maturo» o «stagionato» per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni. 
    Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto  (Immagine  2),
che riporta al suo interno le seguenti lettere: 
    in alto a sinistra la lettera Q; 
    in alto a destra la lettera L; 
    in basso a sinistra la lettera L; 
     in basso a destra la lettera Q. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il logo e' seguito dagli estremi del  Regolamento  relativo  alla
registrazione   della   DOP   «Quartirolo   Lombardo»,   segnatamente
«Regolamento (CE) n. 1107/96».